Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

DOUEIT, 08 Maggio 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8.5.2001L 126/6

REGOLAMENTO (CE) N. 896/2001 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 (2 ), in particolare l'articolo 20, considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 216/2001 il Consiglio ha modificato il regime di importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93. In particolare ha aperto un contingente tariffario autonomo C di 850 000 t, al dazio doganale di 300 EUR/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2 200 000 t consolidato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al contingente addizionale di 353 000 t. È necessario adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore del presente regolamento il 1o luglio 2001, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune.

(2) In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, in assenza di accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane non è necessario procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari 'A' e 'B' tra i paesi fornitori.

(3) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/ 93 la gestione dei contingenti tariffari può essere espletata applicando il metodo che tiene conto delle correnti di scambio tradizionali (metodo detto degli operatori 'tradizionali/nuovi arrivati') oppure altri metodi. Per l'attuazione del nuovo regime a partire dal secondo semestre del 2001 appare opportuno dare accesso ai contingenti tariffari agli operatori tradizionali che abbiano provveduto a spese loro, nel corso di un determinato periodo di riferimento, all'acquisto del prodotto fresco presso i produttori dei ...

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