Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Riassunto


Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

REGOLAMENTO (CE) N. 382/2005 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l'articolo 20, visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, considerando quanto segue:

(1) Poiché il regolamento (CE) n. 1786/2003 ha sostituito il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (3) è opportuno adottare nuove modalità di applicazione. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (4).

(2) Per ragioni di chiarezza è opportuno formulare una serie di definizioni.

(3) Tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003, occorre stabilire la qualità minima dei prodotti di cui trattasi, espressa dal tenore di umidità e di proteine. Visti gli usi commerciali, occorre differenziare il tenore di umidità a seconda dei processi di fabbricazione.

(4) È opportuno escludere dal beneficio degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che già beneficiano di uno degli aiuti previsti al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.

1786/2003, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di ispezione che consenta di verificare, per ogni impresa o acquirente di foraggi da disidratare, l'osservanza delle condizioni definite dallo stesso regolamento.

Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, occorre prevedere che le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi da disidratare siano sottoposti ad una procedura di riconoscimento. Per questo è opportuno definire le indicazioni che devono figurare nelle domande di aiuto, nella contabilità di magazzino e nelle dichiarazioni di consegna delle imprese di trasformazione. Occorre infine precisare...

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