Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

DOUEIT, 31 Luglio 2000Serie L

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Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

31.7.2000 IT L 194/45Gazzetta ufficiale delle Comunità europee REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2000 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA` EUROPEE, prodotti commestibili a base di tali succhi. E` pertanto opportuno concedere l'aiuto agli utilizzatori delle materie prime, ossia ai trasformatori.visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo (7) E` opportuno precisare che l'aiuto è concesso soltanto all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in partiper le materie prime che presentano le caratteristiche colare gli articoli 24, 25, 26, 33 34, 35, 36 e 80, qualitative richieste per la trasformazione in succo di uve. Occorre pertanto prescrivere, in particolare, che le considerando quanto segue: uve e i mosti di uve oggetto di una dichiarazione devono avere una massa volumica, ad una temperatura di 20 °C, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro (1) Il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce cubo.

le regole generali relative ai meccanismi del mercato vitivinicolo e rimanda per il resto a modalità d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione.

(8) Per l'applicazione del regime di aiuto in esame occorre istituire un sistema amministrativo che consenta di (2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse controllare sia l'origine che la destinazione dei prodotti in una molteplicità di regolamenti comunitari. Nell'inte- che possono beneficiare dell'aiuto.

resse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire tutte queste disposi- (9) Ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto e zioni in un unico regolamento. di controllo, è opportuno disporre che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta recante le indicazioni necessarie per consentire il controllo delle(3) Tale regolamento deve comprendere la normativa in operazioni.vigore e adeguarla ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. E` opportuno tuttavia apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e (10) Tuttavia, per evitare un eccessivo dispendio amministra-colmare alcune lacune in modo da disporre di una tivo sia per i trasformatori che per l'amministrazione,normativa comunitaria completa nel settore. Occorre non appare opportuno imporre l'obbligo della dichiara-inoltre precisare determinate regole per garantire una zione scritta preventiva ai trasformatori che utilizzanomaggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.

quantitativi limitati di uve o di mosti di uve per campagna. E` necessario fissare tali quantitativi. Detti (4) L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) del regolamento trasformatori sono tuttavia tenuti a comunicare alle (CE) n. 1493/1999 ha istituito un regime di aiuto per autorità competenti dei rispettivi Stati membri, all'inizio l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve della campagna, che intendono trasformare un determiconcentrati ottenuti da uve prodotte nella Comunità per nato quantitativo di uve o di mosto di uve.

la fabbricazione di succhi di uve o di altri prodotti commestibili a base di tali succhi di uve.

(11) Nel caso in cui il trasformatore non coincida con l'utilizzatore del prodotto, puo` risultare difficile per le(5) E` opportuno specificare i suddetti prodotti commestibili.

autorità preposte al controllo, soprattutto se stabilite in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, sapere se si tratta di un mosto di uve che non ha ancora(6) Sotto il profilo economico, il regime di aiuto è inteso ad incoraggiare l'utilizzazione di materie prime ottenute da beneficiato dell'aiuto previsto dal presente regolamento o di un succo di uve per il quale è già stata inoltrata unauve di origine comunitaria anziché di materie prime importate per la fabbricazione dei succhi di uve o di domanda di aiuto. Occorre pertanto prevedere che nel documento che scorta il trasporto del prodotto figuri un'indicazione relativa all'esistenza di una domanda di aiuto.(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

L 194/46 IT 31.7.2000Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (12) Affinché il regime di aiuto possa avere un impatto (20) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime di aiuto a favore dei mosti concentrati equantitativo apprezzabile sull'utilizzazione delle materie prime comunitarie, è opportuno fissare, per ciascun dei mosti concentrati rettificati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare la gradazione alcolometricaprodotto, il quantitativo minimo sul quale puo` vertere una dichiarazione. dei vini.

(13) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (21) A norma dell'articolo 36 del regolamento (CE)(CE) n. ...

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