Regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

Riassunto


Regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 950/2006 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1 ), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii), e lettera f), nonché l'articolo 44, considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 sullo zucchero ACP (di seguito 'protocollo ACP') accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (2 ) (di seguito 'accordo di partenariato ACP-CE'), e dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (3 ) (di seguito 'accordo India'), la Comunità si impegna ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna originario rispettivamente degli Stati ACP e dell'India, che questi Stati si impegnano a fornirle.

(2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/1009 e per l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, l'applicazione di dazi all'importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati di cui all'allegato VI, è sospesa per quanto riguarda il quantitativo complementare.

(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (4 ), le importazione di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo (5 ) sono soggette a contingenti tariffari annui a dazio zero. Le modalità di apertura e di gestione dei suddetti contingenti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1004/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante modalità dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del settore dello zucchero originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (6 ). Per razionalità è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1004/2005 e raccogliere in un unico testo l'insieme delle modalità di applicazione relative all'importazione e alla raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero.

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (7 ), entrato in vigore il 1o gennaio 2006, la Comunità concede l'accesso nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione a prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto). Tale contingente è stato aperto a partire dal 1o gennaio 2006 dal regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l'apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del 1.7.2006 L 178/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3 ) G...

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