Regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

DOUEIT, 03 Maggio 2000Serie L

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Regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3.5.2000L 105/6

REGOLAMENTO (CE) N. 907/2000 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 41 e l'articolo 48, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede il sostegno del mercato sotto forma di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine. Tuttavia, a decorrere dal 1o luglio 2002, tale misura si applica solo qualora il prezzo medio comunitario per le carcasse di bovini adulti risulti inferiore al 103 % del prezzo di base. Per tener conto delle nuove disposizioni occorre, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n.

3445/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine (2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 (3).

(2) Per raggiungere le finalità perseguite con la concessione degli aiuti di cui sopra, appare opportuno limitarli a persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali dispongano, all'interno della Comunità, di impianti frigoriferi di capacità sufficiente e possano garantire, con la loro attività e la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente.

(3) Per gli stessi motivi, è opportuno concedere aiuti solo per l'ammasso di prodotti di qualità sana, leale e mercantile che abbiano ottenu...

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