Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

DOUEIT, 30 Ottobre 1999Serie L

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Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee30. 10. 1999 L 280/43

REGOLAMENTO (CE) N. 2316/1999 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha sostituito il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1624/98 (3 ). In seguito alle modificazioni introdotte con il nuovo regime, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre armonizzare e, se del caso, semplificare le modalità di applicazione del regime di pagamenti per superficie. È pertanto opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione dei regolamenti specifici che in precedenza disciplinavano vari aspetti di tale regime, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2467/ 92 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3738/92 (5), (CEE) n. 2836/93 (6 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/97 (7 ), (CE) n. 762/94 (8 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98 (9 ), (CE) n.

1098/94 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1945/1999 (11 ), (CE) n. 1237/95 (12 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/97 (13), (CE) n.

658/96 (14 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999 (15 ) e (CE) n. 1577/98 (16 ), e di riunire in un testo unico le loro disposizioni;

(2) i pagamenti per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999 devono essere limitati a determinate superfici da precisare. Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa parcella nel corso di una campagna di commercializzazione. Una parcella per la quale viene chiesto un aiuto per superficie nell'ambito di un'altra organizzazione comune dei mercati nella stessa campagna non può beneficiare di un pagamento per superficie. I pagamenti per superficie possono essere concessi a parcelle che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali;

(3) l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti per superficie e autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per prevenire tale rischio, occorre prendere misure tali che consentano di mantenere la superficie totale delle parcelle ammissibili al livello attuale o comunque di precludere ogni aumento considerevole. A tal fine, certe colture pluriennali vanno considerate parte delle rotazioni delle colture. Anche le superfici interessate dai programmi di ristrutturazione possono essere considerate ammissibili ai pagamenti per superficie. Devono inoltre essere definiti i concetti di ristrutturazion...

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