Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nellallegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni allesportazione e i criteri per stabilirne limporto

DOUEIT, 15 Luglio 2000Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nellallegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni allesportazione e i criteri per stabilirne limporto

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2000 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nellallegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni allesportazione e i criteri per stabilirne limporto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1 ), in particolare larticolo 8, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1222/94 (2 ) della Commissione, del 30 maggio 1994, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 (3 ), ha stabilito, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nellallegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni allesportazione e i criteri per stabilirne limporto. Tale regolamento è stato modificato a quindici riprese; per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento (CE) n. 1222/94 in occasione delle nuove modifiche che devono esservi apportate.

(2) I regolamenti relativi allorganizzazione comune dei mercati nei settori delle uova, dei cereali, del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per detti prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nellUnione può essere compensata da restituzioni all'esportazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 800/1999 (4 ) della Commissione stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nellallegato I del trattato, le norme generali relative al versamento delle restituzioni allesportazione e i criteri per stabilirne limporto.

È peraltro opportuno apportare alcune precisazioni quanto allapplicazione di tale regime nel settore delle merci non comprese nellallegato I.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, prevede che le restituzioni versate alle esportazioni dei prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato non possano essere superiori alla restituzione che sarebbe versata ai prodotti esportati nello stato in cui si trovano. È necessario tenerne conto per stabilire i tassi delle restituzioni e per le regole di assimilazione.

(5) La fecola di patate è assimilata allamido di granturco. È però opportuno poter fissare un tasso di restituzione particolare per la fecola di patate nelle situazioni di mercato in cui il suo prezzo è significativamente inferiore a quello dellamido di granturco.

(6) Le merci in oggetto possono essere ottenute sia direttamente, a partire da prodotti di base, che a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, o ancora a partire da prodotti assimilati ad una di queste categorie.

In ciascuno dei casi è opportuno fissare le modalità applicabili per il calcolo dell'importo della restituzione.

(7) Numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Per non appesantire le formalità di esportazione è opportuno favorire, per dette merci, l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse. In caso di registrazione è opportuno prevederne la conferma annua, per ridurre i rischi che potrebbero risultarne se fosse omessa la comunicazione di una modifica delle quantità di prodotto utilizzato per la fabbricazione delle merci di cui trattasi.

(8) La proporzione di prodotti agricoli entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile. L'importo della restituzione deve (1 ) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

(3) GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

(4 ) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

15.7.2000 L 177/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT quindi essere determinato in funzione del quantitativo di tali prodotti realmente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate. A fini di semplificazione amministrativa è però opportuno che, per talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, l'importo della restituzione venga determinato in funzione di quantitativi di prodotti agricoli stabiliti forfettariamente. In caso di registrazio...

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