Regolamento (CE) N. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

DOUEIT, 24 Luglio 2009Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) N. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

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(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

 

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n.  479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17  maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ( a enologiche autorizzate. È opportuno mantenere l'enunciazione di dette pratiche enologiche autorizzate, completan­dole per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche, e descriverle in modo più semplice e più coerente in un unico allegato.

(4) L'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999 fissava, per i vini prodotti nella Comunità, tenori massimi di solfiti superiori ai limiti stabiliti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). È opportuno allinearsi ai limiti dell'OIV riconosciuti a livello internazionale, mantenendo per alcuni vini dolci speciali, prodotti in quantitativi limitati, delle deroghe rese necessarie dal tenore di zucchero più elevato di tali vini e dall'esigenza di garantirne una conservazione ottimale. Alla luce dei risultati degli studi scientifici in corso sulla riduzione e la sostituzione dei solfiti nel vino e sull'apporto nell'alimentazione umana di solfiti contenuti nei vini, è necessario prevedere un ulteriore riesame dei valori limite in vista di un loro abbassamento.

(5) È opportuno definire le modalità secondo le quali gli Stati membri potranno autorizzare l'utilizzo, per un periodo determinato, a fini di sperimentazione, di alcune pratiche o trattamenti enologici non previsti dalla normativa comunitaria.

(6) L'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico richiede, oltre alle pratiche enologiche consentite per gli altri vini, anche una serie di pratiche specifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno inserire tali pratiche in un allegato separato.

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e visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n.  1493/1999, (CE)

n.  1782/2003, (CE) n.  1290/2005 e  (CE) n.  3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n.  2392/86 e  (CE) n.  1493/1999

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, colare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 32, considerando quanto segue:

(1) In base alla definizione del «vino» riportata nell'allegato IV, punto  1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008, dove sono elencate le categorie di prodotti vitivinicoli, il titolo alcolometrico totale non può essere superiore a 15 % vol. Tale limite massimo può tuttavia raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento in superfici viticole che è opportuno delimitare.

(2) Il titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 479/2008 e gli allegati  V e  VI del medesimo regolamento stabiliscono regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano per il resto a modalità di applicazione che la Commissione deve adottare. È opportuno definire in modo chiaro e preciso le pratiche enologiche consentite, comprese le modalità di dolcificazione dei vini, e fissare i limiti per l'utilizzo di alcune sostanze nonché le condizioni d'uso di alcune di esse.

(1)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

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(7) L'elaborazione dei vini liquorosi richiede, oltre alle pratiche enologiche consentite per gli altri vini, anche una serie di pratiche specifiche; oltre a ciò, la produzione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta comporta alcune peculiarità. Per motivi di chiarezza è opportuno inserire tali pratiche e restrizioni in un allegato separato.

(8) Il taglio è una pratica enologica corrente e, dati gli effetti che può avere sulla qualità dei vini, è necessario precisarne la definizione e disciplinarne l'uso al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei vini compatibile con una maggiore competitività del settore. Per gli stessi motivi, nella produzione del vino rosato l'uso di tale pratica deve essere regolamentato in maniera più dettagliata per alcuni vini che non sono soggetti alle disposizioni di un disciplinare di produzione.

(9) La normativa comunitaria sugli alimenti e il Codex enologico internazionale dell'OIV stabiliscono già una serie di requisiti di purezza e le specifiche relative a numerose...

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