Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
Gazzetta Ufficiale numero 124, 30 Maggio 1998 › Serie Generale
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Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
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Riassunto
Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.Esecuzione delle pene detentive 1. L'articolo 656 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato.2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato.4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277.5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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