Il nesso di casualita; e la sua interruzione nei reati in MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI

Rivista penaleNumero 2-2008, Febbraio 2008

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Riassunto


Il nesso di casualita; e la sua interruzione nei reati in MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI

Affinché un fatto criminoso possa essere ascritto ad un soggetto è necessario che tra la condotta dell'agente (cioè il comportamento umano che costituisce reato) - sia essa positiva (azione) o negativa (omissione) - e l'evento, ovvero il risultato prodotto dall'azione o dall'omissione, sussista un rapporto di causalità (altrimenti definito eziologico).

La necessità di tale collegamento è prevista dallo stesso codice penale, all'articolo 40: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Anche la Carta costituzionale, all'articolo 27, primo comma1, ribadisce e rafforza il medesimo principio, negando la responsabilità per fatto altrui e legittimando solo quella per fatto proprio colpevole, «che postula in primo luogo il nesso di causalità tra la condotta e l'evento»2 Sotto il profilo più strettamente eti- mologico, peraltro, l'inevitabilità di tale elemento viene anche spesso configurata nelle singole norme incriminatrici, in cui vengono usati i termini «cagionare», «determinare», «rimuovere», «danneggiare».

Il dover procedere all'accertamento del nesso di causalità rappresenta, quindi, una garanzia del principio di col...

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