Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1999, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca concernenti l'impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari [notificata con il numero C(1999) 3416]Testo rilevante ai fini del SEE. (1)

Riassunto


Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1999, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca concernenti l'impiego di solfiti, nitriti e nitrati nei prodotti alimentari [notificata con il numero C(1999) 3416]Testo rilevante ai fini del SEE. (1)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1999 sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno dei Paesi Bassi concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del pentaclorofenolo (PCP) (notificata con il numero C(1999) 3419) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/831/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6, considerando quanto segue:

I. FATTI 1. Legislazione comunitaria: direttiva 91/173/CEE (1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE (2 ), prevede il divieto e la restrizione dell'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva 76/769/CEE è periodicamente modificata per includere nell'allegato nuove sostanze pericolose per le persone e l'ambiente.

(2) La direttiva 91/173/CEE del Consiglio (3 ), recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE, armonizza l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo (qui di seguito: PCP) e i suoi sali e esteri. La direttiva 91/173/CEE vieta la commercializzazione e l'uso del PCP e dei suoi sali e esteri nelle sostanze e nei preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in massa.

(3) Sono permesse quattro eccezioni. L'uso di PCP e dei suoi composti è autorizzato negli impianti industriali:

a) per il trattamento del legno. Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato all'interno degli edifici, per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole né per la fabbricazione di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti destinati all'alimentazione umana e/o animale;

b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o a scopi decorativi;

c) come agente di sintesi e/o di trasformazione in processi industriali;

d) per il trattamento in situ di edifici di interesse culturale e storico (in base a deroga speciale da parte dello Stato membro interessato) a titolo di trattamento curativo delle strutture in legno e delle opere mura...

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