Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1)

DOUEIT, 09 Dicembre 2002Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) n. 2150/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, viste le proposte della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3 ), considerando quanto segue:

(1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse.

(2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi.

(3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi.

(4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4 ) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

(5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.

(6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A,

B e da G a Q della NACE REV 1 istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (5 ), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo.

(1 ) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22; GU C 180 E del 26....

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