DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 142 - Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62

Riassunto


Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel

settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo

2001, n. 62.

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Riassunto


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 142 - Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: "breve istruttoria" con le parole: "idonea documentazione" in quanto

tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla societa' locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: "legge", e' inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. L'impresa puo' presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.

3. La domanda e' compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), e' corredata dagli allegati B) e C), ed e' accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove gia' stipulato.

4. La delibera bancaria di cui al comma 3, puo' essere altresi' prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purche' nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ...

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