Gli orientamenti della corte di cassazione a sezioni unite sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento
Archivio della nuova procedura penale › Numero 6-2002, Dicembre 2002
Legato come :
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Legato come :Riassunto
1. Introduzione. 2. La natura giuridica del patteggiamento che era contenuto nell'art. 77 L. 689/81. 3. La tipologia dell'accertamento dell'art. 444 c.p.p. 4. Gli effetti penali ed i loro rapporti con la sospensione condizionale della pena. 5. La disciplina della non menzione della sentenza. 6. Il patteggiamento ed il proscioglimento dell'art. 129 c.p.p. 7. I rapporti tra il patteggiamento ed il giudizio di revisione. 8. Gli accertamenti richiesti dalla falsità dei documenti e dalle sanzioni amministrative.
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Riassunto
Gli orientamenti della corte di cassazione a sezioni unite sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento
1. Introduzione. L'identificazione della natura giuridica della sentenza che applica la pena concordata dalle parti non è una semplice disquisizione astratta e teorica che potrebbe interessare solamente la dottrina o gli studiosi della procedura penale, ma coinvolge tutti gli operatori del diritto, perché comporta un notevole rilievo pratico, potendo influenzare l'applicazione di una serie di istituti a secondo che si stabilisca se il provvedimento sia da assimilare ad una decisione di condanna oppure a quella di assoluzione. La Corte di cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata su questa problematica sette volte (!!) 1. Le decisioni si prestano a molteplici critiche, perché non tutte rappresentano un modello di chiarezza ed un esempio di logica giuridica, ma tutte sono finalizzate all'obiettivo di fornire una interpretazione univoca della ratio che dovrà avere la sentenza dell'art. 444 c.p.p. Non è possibile che un provvedimento giudiziario possa cambiare di volta in volta la sua identità per gli effetti giuridici che ne derivano o perché possa venire influenzato da altri istituti con i quali è costretto ad interagire. Non bisogna neanche dimenticare che i contrasti giurisprudenziali che ha dovuto risolvere il supremo organo giudicante, pur offrendo un ampio ventaglio di argomentazioni giuridiche, sono la conseguenza della difficoltà di coordinamento tra le peculiari caratteristiche del rito sostitutivo del dibattimento con la procedura penale vigente. Difficilmente il patteggiamento riuscirà ad armonizzarsi completamente con l'intero sistema, essendo ispirato dalla tradizione culturale e scientifica nord-americana 2. Inoltre, è un congegno che si caratterizza per essere «trasversale» all'intero ordinamento ed è costretto a relazionarsi continuamente con gli altri istituti che costituiscono l'impalcatura del processo penale. È un meccanismo che rappresenta, più di qualsiasi altro, una chiave deflattiva per attuare quella semplificazione e quell'economia dell'uso e della durata dell'istruttoria dibattimentale che il legislatore ha posto come uno degli obiettivi fondamentali per avere un rendimento più immediato e veloce dell'amministrazione della giustizia. Appare evidente, in questa attività di ricostruzione della natura giuridica della sentenza dell'art. 444 c.p.p., che non si possa in alcun modo prescindere dalla sua costruzione normativa, dalle finalità che vuole perseguire ed, anche, dai limiti oggettivi e funzionali dei poteri valutativi e decisori del giudice. La particolarità della negoziazione della pena che viene concordata dal pubblico ministero e dalla difesa dell'imputato, rispetto all'ordinamento codicistico, è determinata dalla assunzione della decisione «sulla base degli atti» contenuti nel fascicolo dell'organo accusatore e dal progetto di sentenza che viene formalizzato dalle parti in conflitto tra loro 3. L'organo giudicante può accogliere o rifiutare quanto gli viene sottoposto, ma non può modificare nulla 4. È, inoltre, una pronunzia, che si distingue dalle altre, perché è connessa anche ad una serie di incentivi premiali non previsti dalla procedura tradizionale, come l'esenzione dal pagare le spese del procedimento e come la non applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, ad eccezione della confisca. Si annovera anche, come effetti vantaggiosi per l'imputato, la non menzione della sentenza nel certificato richiesto dai privati e l'estinzione del reato al verificarsi di determinare condizioni, così come è stato creato un impedimento a decidere sull'azione civile ed è prevista, infine, la diminuzione «fino ad 1/3» della pena. Ulteriore elemento che conferma le particolari caratteristiche della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti si ricava dalla sua ininfluenza nei giudizi civili o amministrativi. Per meglio comprendere l'irrilevanza negli altri processi del provvedimento dell'art. 444 c.p.p., rispetto alle decisioni ordinarie di condanna, è utile operare un confronto con il concordato sui motivi di appello stabilito dall'art. 599 comma 4 c.p.p. e dall'art. 602 comma 2 c.p.p. 5. Non deve essere confuso quest'ultimo strumento con quanto indicato dall'art. 448 c.p.p.che prevede l'accoglimento nel giudizio di impugnazione della richiesta di pena formulata dal solo imputato o dall'imputato con il pubblico ministero e poi respinta dal giudice dell'udienza preliminare e da quello dibattimentale. La pattuizione effettuata per la prima volta avanti la corte d'appello riforma la sentenza del giudizio di primo grado, accogliendo uno o più motivi di impugnazione, con conseguente rinuncia agli altri. La struttura del concordato, per forza di co...
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