Sentenze nº C-374/87 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 18 Ottobre 1989

Legato come :

Riassunto


1 . Una decisione è debitamente notificata qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato posto in grado di prenderne conoscenza .

Perciò, una società cui sia stata notificata a norma dell' art . 11, n . 5, del regolamento n . 17 una decisione con la quale le si chiedono informazioni non può fondarsi, per contestarne la validità, sul fatto che la previa richiesta di informazioni, contemplata dal n . 1 dello stesso articolo, sia stata indirizzata alla sua consociata, qualora ne abbia avuto conoscenza integrale, comprovata dalla circostanza che, nel corso del procedimento avviato dalla Commissione, le due società che hanno la sede legale allo stesso indirizzo hanno entrambe risposto a talune domande rivolte dalla Commissione ora all' una ora all' altra, senza mai far presente il problema costituito dall' esistenza di due differenti persone giuridiche .

2 . Gli artt . 11 e 14 del regolamento n . 17 istituiscono due procedimenti distinti ed autonomi . Il fatto che sia già stato compiuto un accertamento ai sensi dell' art . 14 non riduce per nulla i poteri di indagine di cui la Commissione dispone in forza dell' art . 11 . Nessuna considerazione di ordine procedurale, inerente al regolamento n . 17, impedisce quindi alla Commissione di esigere, nell' ambito di una richiesta di informazioni, la comunicazione dei documenti di cui non abbia potuto ottenere copia od estratto in occasione di un precedente accertamento .

Spetta alla Commissione valutare se un' informazione sia necessaria per poter scoprire un' infrazione alle norme sulla concorrenza . Anche se essa già dispone di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l' esistenza di un' infrazione, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario richiedere ulteriori informazioni che le permettano di meglio valutare la portata della trasgressione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte .

3 . Il rispetto dei diritti della difesa, principio di carattere fondamentale, deve essere garantito non solo nei procedimenti amministrativi che possono portare all' irrogazione di sanzioni, ma altresì nell' ambito di procedure d' indagine previa, come gli accertamenti di cui all' art . 11 del regolamento n . 17, che possono essere determinanti per la costituzione di prove attestanti l' illegittimità di comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità .

Di conseguenza se, nell' ambito di una richiesta di informazioni ai sensi dell' art . 11 del regolamento n . 17, la Commissione può obbligare un' impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest' ultima sia a conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, anche se possono servire ad accertare che l' impresa stessa o un' altra impresa hanno tenuto un comportamento anticoncorrenziale, essa non può tuttavia pregiudicare, mediante una decisione di chiedere informazioni, i diritti della difesa .

Così, sebbene con riferimento ad infrazioni di natura economica, segnatamente in materia di concorrenza, non si possa riconoscere ad un' impresa il diritto di non testimoniare contro se stessa, né sulla base di un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri né in forza del richiamo ai diritti garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali o dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Commissione non può imporre ad un' impresa l' obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l' esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione .

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Riassunto


Sentenze nº C-374/87 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 18 Ottobre 1989

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1987, la CdF Chimie SA, ora Orkem SA, ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione IV/31.866 della Commissione del 9 novembre 1987, relativa ad una procedura d' applicazione dell' art . 11, n . 5, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento d' attuazione degli artt . 85 e 86 del trattato CEE ( GU L 13, pag . 204 ).

2 Tale decisione è stata adottata nell' ambito di un' indagine circa l' esistenza di accordi o di pratiche concordate in contrasto con l' art . 85, n . 1, del trattato CEE, nel settore delle materie termoplastiche . La Commissione, dopo aver proceduto ad accertamenti in forza dell' art . 14 del regolamento n . 17 ed aver richiesto, senza esito, le informazioni di cui all' art . 11, n . 1, del medesimo regolamento, ingiungeva alla CdF Chimie SA, con la decisione controversa, di rispondere ai quesit...

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