Riassunto
Decisione della Commissione, dell8 settembre 2004, relativa alle misure a favore del parco di attrazioni Bioscope, attuate dalla Francia a beneficio dellimpresa SMVP Mise en Valeur du Patrimoine Culturel[notificata con il numero C(2004) 2686] (1)
COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2004 relativa alle misure a favore del parco di attrazioni Bioscope, attuate dalla Francia a beneficio dell'impresa 'SMVP -- Mise en Valeur du Patrimoine Culturel' [notificata con il numero C(2004) 2686] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/401/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste tali osservazioni, considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 27 marzo 2001, registrata il 28 marzo 2001, la Commissione ha ricevuto una denuncia in merito a presunti aiuti di Stato a favore del parco di attrazioni alsaziano Bioscope (in appresso, il 'Bioscope').Detta denuncia riguardava anche l'Écomusée d'Alsace, che è stato oggetto di una decisione della Commissione del 21 gennaio 2003 (2) e non rientra quindi nell'ambito della presente decisione.(2) Sulla misura in questione, la Commissione ha chiesto informazioni alla Francia con lettere del 30 marzo, 31 luglio e 14 dicembre 2001 e del 16 luglio, 17 ottobre e 3 dicembre 2002. La Francia ha inviato le informazioni con lettere del 24 luglio e 28 novembre 2001, registrate dalla Commissione rispettivamente il 26 luglio e il 28 novembre 2001, con altre lettere del 2 e 25 giugno e dell'8 luglio 2002, registrate dalla Commissione le prime due alla medesima data d'invio e la terza il 9 luglio 2002, e infine con lettere del 21 ottobre 2002, registrata dalla Commissione il 22 ottobre 2002 e del 7 febbraio 2003, registrata dalla Commissione il 10 febbraio 2003.(3) Con lettera del 29 ottobre 2003, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione d'iniziare, in merito alla suddetta misura, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.(4) La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.(5) Con lettera del 26 gennaio 2004, registrata lo stesso giorno, la Francia ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.(6) Con lettera del 19 febbraio 2004, registrata lo stesso giorno, la Federazione tedesca dei parchi di attrazioni ed imprese ricreative (Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V., in appresso la 'VDFU') ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni sull'aiuto in questione.(7) Con lettera del 24 febbraio 2004, registrata il 25 febbraio 2004, la società 'SMVP -- Valorisation et Animation du Patrimoine Culturel' (in appresso, la 'SMVP') ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni sull'aiuto in questione.(8) Con lettere del 26 e 27 febbraio 2004, la Commissione ha trasmesso alla Francia copia delle osservazioni presentate dalla VDFU e dalla SMVP.(9) Con lettera del 26 marzo 2004, registrata lo stesso giorno...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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