Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1)
DOUEIT, 08 Aprile 2004 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1)
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2 ), considerando quanto segue:
(1) La direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (3 ), la direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (4 ), la direttiva 82/ 242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici (5 ), la direttiva 82/243/CEE del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (6 ) e la direttiva 66/ 94/CEE del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (7 ) hanno subito diverse e sostanziali modificazioni.È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendolo in un solo testo. Anche la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (8 ) dovrebbe essere inclusa in tale testo.(2) Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia garantire il mercato interno dei detergenti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in assenza di criteri tecnici comuni a tutta la Comunità e può, dunque, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Un regolamento è lo strumento giuridico adeguato giacché impone direttamente ai fabbricanti requisiti precisi da attuare contemporaneamente e allo stesso modo in tutto il territorio comunitario. Nell'ambito della legislazione tecnica è necessaria un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, che può essere garantita solo da un regolamento.(3) È necessaria una nuova definizione dei detergenti per disciplinare gli usi equivalenti ed assicurare la coerenza con gli sviluppi a livello degli Stati membri.(4) È necessario introdurre una definizione dei tensioattivi, assente nella attuale normativa.(5) È importante dare una descrizione chiara e precisa dei pertinenti tipi di biodegradabilità.(6) Le misure riguardo ai detergenti dovrebbero essere adottate per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni della concorrenza nella Comunità.8.4.2004 L 104/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 24.(2 ) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 4 novembre 2003 (GU C 305 E del 16.12.2003, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 marzo 2004.(3 ) GU L 347 del 17.12.1973, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122, del 16.5.2003, pag.36).(4 ) GU L 347 del 17.12.1973, pag. 53. Direttiva modificata dalla direttiva 82/243/CEE (GU L 109 del 22.4.1982, pag. 18).(5 ) GU L 109 del 22.4.1982, pag. 1.(6 ) GU L 109 del 22.4.1982, pag. 18.(7 ) GU L 80 del 25.3.1986, pag. 51. (8 ) GU L 291 del 10.10.1989, pag. 55.(7) Come conferma il Libro Bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche, appropriate misure riguardo i detergenti dovrebbero garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, in particolare di quello acquatico.(8) I detergenti sono già disciplinati da apposite disposizioni comunitarie in materia di fabbricazione, corretta manipolazione, uso ed etichettatura, in particolare dalla raccomandazione 89/542/CEE della Commissione e dalla raccomandazione 98/480/CE della Commissione, del 22 luglio 1998, sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico (1 ); la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, co...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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