Solidarietà passiva dell"assicuratore e del danneggiante nei confronti del danneggiato

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 04-2002, Aprile 2002

Legato come :

Riassunto


Solidarietà passiva dell"assicuratore e del danneggiante nei confronti del danneggiato

È pacificamente riconosciuto che l'innovazione introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla L. 990/1969 - attraverso la quale è attribuita al danneggiato la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il conseguimento del risarcimento del danno subito - abbia stabilito l'esistenza di una solidarietà passiva fra il danneggiante e la sua compagnia di assicurazione.

Da questa premessa consegue - per concorde orientamento, soprattutto giurisprudenziale - l'applicabilità alla situazione di specie del dettato dell'art. 1304 c.c., secondo il quale la transazione fra il creditore ed uno dei condebitori in solido produce effetti nei confronti degli altri solo se costoro dichiarano di volersene avvalere, di talché la transazione conclusa dall'assicuratore con il danneggiato non è automaticamente efficace nei confronti dell'assicurato-danneggiante ove manchi l'anzidetta manifestazione di volontà.

Recita, infatti, una decisione della Corte di cassazione (sez. III, 1 ottobre 1994 n. 7979) che «la transazione produce i suoi effetti estintivi nell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare».

Fa ovviamente da corollario a questa impostazione la successiva indicazione dei supremi giudici secondo i quali tale transazione «non estende i suoi effetti a quella parte della obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori».

Si è cioè ritenuto - ed era ovvio - che della transazione stipulata fra l'impresa assicuratrice del danneggiante ed il danneggiato il primo potesse beneficiare solo nei limiti di quanto dovuto dall'assicuratore (in pratica, del massimale garantito dal contratto), restando il danneggiante stesso direttamente esposto per quella parte di danno esondante dal limite della prestazione assicurativa.

Tutto chiaro, tutto pacifico verrebbe a questo punto da dire.

Vi è però chi, nelle maglie di questa strutturazione del rapporto a tre soggetti introdotto in materia di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dalla L. 990/1969, si insinua talora qualche tentativo di stravolgimento di corretti rapporti intersoggettivi che ci spinge a prospettare l'opportunità di una qualche riflessione su una eventuale rimodulazione del dettato legislativo in questo specifico settore e, comunque, nel frattempo, su una generalizzata più incisiva poli...

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