DECRETO 6 agosto 1998, n. 408 - Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

Riassunto


Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei

veicoli a motore e loro rimorchi

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DECRETO 6 agosto 1998, n. 408 - Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

in vigore dal: 12-12-1998 IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; Vista la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione in un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva 77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4007 del 4 agosto 1998); Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Categorie di veicoli da sottoporre a revisione 1. E' disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli

a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore ad otto; b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento ...

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