Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2009, che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma (1)

DOUEIT, 26 Febbraio 2009Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2009, che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma (1)

26.2.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 53/41

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2009

che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che adotta un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1350/2007/CE (di seguito «la decisione sul programma») ha istituito il secondo programma d'azione comunitario in materia di salute (2008-2013), di seguito «il secondo programma nel campo della sanità».

(2) Il secondo programma in materia di salute mira a integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e a fornire un contributo all'accrescimento della solidarietà e della prosperità nell'Unione europea. Il programma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini e di promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie, e di elaborare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.

(3) In base all'articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta un piano di lavoro annuale che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, nonché le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all'articolo 9 della stessa decisione.

(4) In base all'articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma in conformità dell'articolo 4 della stessa decisione.

(5) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2004/858/CE, l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori svolge alcune attività per l'attuazione del programma in materia di salute e a tal fine riceve gli stan­ziamenti necessari.

(6) In base all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «il regolamento finanziario»), l'impegno della spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(7) In base all'articolo 110 del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.

(8) In base all'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «modalità d'esecuzione del regolamento finanziario»), il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione. In esso figurano l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti.

(9) In base all'articolo 90 delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata la decisione di finanziamento di cui all'articolo 75 di tale regolamento, a condizione che essa costituisca un quadro sufficientemente particolareggiato.

(1) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(2) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

L 53/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.2.2009

(10) In base all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c) e lettera f) delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, la Commissione può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi che si trovino i...

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