Regolamento (CE) n. 123/2000 della Commissione, del 20 gennaio 2000, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) originarie dell'Australia e di Taiwan e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea e della Tailandia

DOUEIT, 21 Gennaio 2000Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 123/2000 della Commissione, del 20 gennaio 2000, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) originarie dell'Australia e di Taiwan e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea e della Tailandia

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee21. 1. 2000 L 16/3

REGOLAMENTO (CE) N. 123/2000 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2000 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) originarie dell'Australia e di Taiwan e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea e della Tailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 12, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Nell'aprile 1999, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) (in appresso 'avviso di apertura'), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco (in appresso 'FPF') originarie dell'Australia, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea (in appresso 'Corea'), di Taiwan e della Tailandia e ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (International Rayon and Synthetic Fibres Committee) per conto di produttori comunitari che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di FPF. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e al conseguente pregiudizio grave, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) Prima di aprire il procedimento la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso 'regolamento di base'), ha comunicato ai governi di Australia, Indonesia, Corea, Taiwan e Tailandia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni sovvenzionate di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia, della Corea, di Taiwan e della Tailandia erano causa di grave pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Detti governi sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. I governi di Australia, Indonesia, Corea, Taiwan e Tailandia hanno accettato l'offerta e le consultazioni con i competenti servizi della Commissione si sono tenute rispettivamente il 7 aprile, 29 marzo, 7 aprile, 25 marzo e 9 aprile 1999. Le osservazioni fatte da detti governi in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relative alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al grave pregiudizio subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per i scritto e di chiedere un'audizione.

I governi di Australia, Indonesia, Corea, Taiwan e Tailandia, diversi produttori esportatori e produttori comunitari denunzianti, utilizzatori e importatori della Comunità hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che l'hanno richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura hanno ottenuto un'audizione.

(5) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai governi di Australia, Indonesia, Corea, Taiwan e Tailandia e da sette produttori comunitari denunzianti, da tre utilizzatori della Comunità e da produttori esportatori di tutti i paesi interessati.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società e organismi:

a) Produttori comunitari -- Dupont De Nemours GmbH, Francoforte,

Germania -- Trevira GmbH & Co KG, Francoforte, Germania -- Wellman International Ltd, Mullagh, Kells, Co.

Meath, Irlanda -- Catalana de Polimers, Barcellona, Spagna -- Montefibre SpA, Milano, Italia

b) Governo australiano -- Ministero degli Affari esteri e del Commercio con l'estero -- Ufficio delle imposte australiano -- Ministero dell'Industria, della Scienza e delle Risorse -- Commissione australiana del commercio -- Ministero dello Sviluppo statale (Governo statale di Victoria)

c) Produttori esportatori australiani -- Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria (1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU C 111 del 22.4.1999, pag. 3.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21. 1. 2000L 16/4

d) Governo indonesi...

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