Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (1)

DOUEIT, 24 Marzo 2007Serie L

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Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (1)

REGOLAMENTO (CE) N. 318/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino, considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili.

(2) A seguito dei focolai della variante asiatica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati.

(3) In seguito alla diffusione della variante asiatica dell'influenza aviaria in Europa a opera degli uccelli migratori e all'isolamento della variante asiatica dell'influenza aviaria in un impianto di quarantena nel Regno Unito, è stata adottata la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (4). Dati i rischi rappresentati dai volatili selvatici colpiti dalla malattia, la decisione sospende le importazioni da tutti i paesi terzi dei volatili diversi dal pollame.

(4) Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (E...

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