Posizione comune 2008/349/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2008, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar





Extracto


Posizione comune 2008/349/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2008, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

POSIZIONE COMUNE 2008/349/PESC DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue:

(1) Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). Tali misure hanno sostituito le misure precedenti, le prime delle quali sono state adottate nel 1996 con la posizione comune 96/635/PESC (2).

(2) Le misure restrittive istituite dalla posizione comune 2006/318/PESC dovrebbero essere prorogate per un ulteriore periodo di dodici mesi, considerato che la situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar non è migliorata e che non sono stati registrati progressi sostanziali verso un processo di democratizzazione inclusivo, nonostante l'annuncio del governo della Birmania/Myanmar che un referendum su una nuova costituzione si svolgerà nel maggio 2008 e si terranno elezioni pluripartitiche nel 2010.

(3) Gli elenchi delle persone e delle imprese soggette alle misure restrittive dovrebbero essere modificati per tener conto dei cambiamenti verificatisi nell'ambito del governo, delle forze di sicurezza, del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo e dell'amministrazione in Birmania/Myanmar e nella situazione personale degli interessati, per includere altre persone collegate al regime in Birmania/Myanmar, responsabili di dare esecuzione agli atti di repressione, e per comprendere altre imprese possedute o controllate dal regime in Birmania/Myanmar o da persone ad esso associate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/318/PESC è prorogata fino al 30 aprile 2009.

Articolo 2

Gli allegati II e III della posizione comune 2006/318/PESC sono sostituiti dai testi di cui agli allegati I e II della presente posizione comune.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL IT30.4.2008 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/57 (1) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/750/PESC (GU L 308 del 24.11.2007, pag. 1).

(2) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. Posizione comune abrogata dalla posizione comune 2003/297/PESC (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36).

ALLEGATO II 'ALLEGATO II Elenco delle persone di cui agli articoli 4, 5 e 8

Note sulle tabelle:

1. Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il...

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