Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2004
DOUEIT, 31 Dicembre 2001 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2004
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2501/2001 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Parlamento europeo (2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (3 ), considerando quanto segue:(1) Dal 1971, nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità concede preferenze commerciali a paesi in via di sviluppo.(2) La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo, in particolare l'eradicazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, e consolidare tali obiettivi.(3) Una comunicazione della Commissione al Consiglio, del 1o giugno 1994, fissa gli orientamenti per l'applicazione di detto schema per il periodo 1995-2004.(4) Il regolamento (CE) n. 2820/98 (4 ) applica lo schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2001. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, lo schema di preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2004.(5) Nello schema dovrebbero essere incorporate le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/2001 che estendono ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati la franchigia doganale senza limiti quantitativi. Dovrebbero beneficiare di questo regime tutti i paesi riconosciuti e classificati dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati.(6) Nel periodo interessato dal presente regolamento, il regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga.(7) Le preferenze dovrebbero essere differenziate in funzione della sensibilità dei prodotti. Sarebbe sufficiente suddividere i prodotti in due categorie: prodotti sensibili e prodotti non sensibili.(8) La sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili.(9) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente interessante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dallo schema. Per quanto attiene ai dazi ad valorem, si dovrebbe quindi applicare una riduzione forfettaria di 3,5 punti percentuali sull'aliquota di dazio della nazione più favorita. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Laddove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non verrebbe applicato.(10) Laddove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate.(11) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR.(12) Le disposizioni relative all'esclusione di paesi beneficiari in funzione del loro livello di sviluppo dovrebbero essere applicate una volta all'anno. Tuttavia i paesi interessati dovrebbero essere esclusi solo dopo aver soddisfatto ai criteri di esclusione per tre anni consecutivi e, allo stesso modo, dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.(13) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta l'esclusione per i paesi precedentemente esclusi.(1 ) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 24.(2) Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3 ) GU C 911 del 7.11.2001, pag. 47.(4) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2001 (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43).31.12.2001 L 346/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (14) Una volta all'anno dovrebbero essere applicate le disposizioni relative alla graduazione dei settori. Tuttavia i settori interessati dovrebbero essere graduati solo dopo che abbiano soddisfatto ai criteri di graduazione per tre anni consecutivi e dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.(15) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta la graduazione per i settori già graduati.(16) Le preferenze tariffarie concesse nel quadro dei regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere di entità pari a quella delle preferenze offerte nel quadro del regime generale, portando quindi al raddoppio di queste ultime.(17) In tutti i settori che sono stati graduati, i regimi speciali di incentivazione dovrebbero accordare preferenze tariffarie di effetto ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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