Direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (1)

Riassunto


Direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17. 7. 98L 201/102

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso IV/M.942 VEBA/Degussa) [notificata con il numero C(1997) 3833] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/455/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 57, vista la decisione della Commissione del 2 settembre 1997 di avviare il procedimento, dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni (2 ), considerando quanto segue:

(1) Il 2 luglio 1997 alla Commissione è stato notificato, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.

4064/89 ('regolamento sulle concentrazioni'), un progetto di concentrazione con il quale VEBA AG (in appresso 'VEBA') intende acquisire il controllo su Degussa AG (in appresso 'Degussa'). Poiché nella notifica non veniva menzionato il fatto che Hüls, controllata di VEBA, è presente, attraverso un'impresa comune, sul mercato dell'acido silicico pirogenico, uno dei mercati rilevanti, il 28 luglio 1997 la notifica è stata dichiarata incompleta. Il 31 luglio 1997 sono state inviate ulteriori informazioni per integrare la notifica in oggetto.

(2) Con decisione del 22 luglio 1997, la Commissione, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, ha ordinato la sospensione dell'operazione di concentrazione notificata fino all'adozione di una decisione definitiva.

(3) Con decisione del 2 settembre 1997, la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

I. LE PARTI (4) VEBA opera principalmente nel settore dell'energia elettrica, nell'industria chimica e petrolifera, nei ser...

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