Riassunto
1. La preterintenzione: generalità. 2. I casi di delitto preterintenzionale. 3. La figura «classica» del delitto preterintenzionale: aspetti strutturali. 4. Omicidio preterintenzionale e cause di estinzione: in particolare, la desistenza volontaria. 5. Omicidio preterintenzionale e cause di giustificazione: in particolare, il consenso dell'avente diritto. 6. Il problema della compatibilità tra aberratio ictus, error in persona, e omicidio preterintenzionale. 7. Aberratio delicti e omicidio preterintenzionale: zone discusse d'applicazione. 8. Omicidio preterintenzionale e concorso di persone nel reato. In particolare: rapporti con il concorso «anomalo» e con il concorso di persone nel reato proprio.
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Riassunto
La preterintenzione
1. La preterintenzione: generalità. L'art. 43, primo comma, secondo alinea, c.p., recita: «(Il delitto) è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente». La preterintenzione, ad onta della formulazione, notevolmente ambiziosa, che l'art. 43 c.p. riserva al delitto preterintenzionale, è stata sempre studiata, in grandissima prevalenza, con riguardo alle figure di reato che concernono i beni della vita e dell'incolumità individuale. Il TAGLIARINI, ad esempio, con una «coraggiosa» costruzione, giunge a ritenere che si possa parlare di delitto preterintenzionale tutte le volte che da una condotta «di base» discenda, quale conseguenza non voluta, la morte di taluno (es.: artt. 591, terzo comma, 593, terzo comma, c.p.). La nostra, implicita, critica a tale costruzione risulterà dal contesto della nostra trattazione, sia pur contenuta, dell'argomento. È da notare, immediatamente, che l'art. 45 del codice Zanardelli comprendeva nell'«altrimenti» riguardante il titolo psichico del reato (vedasi, oggi, art. 42, terzo comma, c.p.) anche la preterintenzione, curandosi di prevedere solo il dolo. Eppure, come si vedrà, nel codice Zanardelli, non mancavano forme di delitto preterintenzionale. Si ricava, dal combinato disposto degli artt. 43, primo comma, e 42, quarto comma, c.p., che la preterintenzione non può giammai riguardare le contravvenzioni (così pure era sotto il vigore del codice cessato, art. 45, primo e secondo comma). E, d'altro canto, nell'ottica accennata, pur non mancando delle contravvenzioni poste a tutela della persona indirettamente (art. 728 c.p.) o direttamente (art. 734 bis c.p.), non compaiono, in quel campo, le evenienze «lesioni personali» o «morte». Non mancheremo, comunque, di osservare che parte della dottrina (SANTANIELLO) ascrive al novero dei casi riconducibili al modulo psicologico della preterintenzione l'istituto di cui all'art. 116 c.p., che può trovare applicazione anche in materia contravvenzionale, ma, pressoché contestualmente, lo annovera fra i casi di responsabilità oggettiva. Fino all'entrata in vigore del codice Rocco, vive erano le dispute. Sia in dottrina, sia in giurisprudenza, circa la possibilità di affermare la responsabilità per omicidio preterintenzionale (e non per omicidio doloso) qualora l'evento morte fosse «prevedibile». Ma la terminologia stessa mostra quanto fossero usati promiscuamente i concetti di prevedibilità, previsione e volizione (FINZI, PATALANO). Fatto sta che nei lavori preparatori del codice Zanardelli si era proposto di «assoggettare» la figura dell'omicidio preterintenzionale al requisito della prevedibilità, ma la Relazione senatoriale al testo del codice si mostrò felice della soppressione, a causa delle dispute «insanabili» cui aveva dato luogo la menzione del «terribile» requisito. La preterintenzione, con riguardo al codice vigente, è stata costruita in diversi modi. Ciò che è sicuro è che, anche nel delitto preterintenzionale, non può mancare il requisito della coscienza e volontà della condotta, base psicologica comune ad ogni fatto di reato (PANNAIN, BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI, FIORE). Molti autori (ANTOLISEI, FROSALI, FIANDACA, MUSCO, PISAPIA, PAGLIARO, PADOVANI, GROSSO, DA COSTA, SPASARI, REGINA, MARINI, CASTALDO, ARDIZZONE, ZUCCALÀ, CALVI, PETTOELLO MANTOVANI, TAGLIARINI, ROMANO, NUCCI, CANESTRARI, FLORA, SCOTTI, INSOLERA, MARINUCCI, DOLCINI), e parte della giurisprudenza, ascrivono la preterintenzione (studiata - è il momento di dirlo - con riguardo all'unica figura di delitto preterintenzionale pacifica, quella di cui all'art. 584 c.p. - omicidio preterintenzionale -) al novero dei casi di responsabilità oggettiva. Questa tesi non considera, innanzi tutto, la storia del diritto penale: abbiamo già osservato che l'art. 45 del codice Zanardelli appariva confondere la preterintenzione nell'«altrimenti» colà usato, ma ci&ograv...
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