Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1999-17 gennaio 2002

Riassunto


Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1999-17 gennaio 2002

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee27. 5. 1999 L 131/53

PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2002

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e in deroga all'articolo 12 dell'accordo relativo alla proroga dell'accordo, sono concesse licenze che autorizzano 47 tonniere a circuizione e 32 pescherecci con palangari di superficie a pescare simultaneamente nelle acque delle Seicelle per un periodo di tre anni a decorrere dal 18 gennaio 1999.

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata a 2 300 000 euro/anno. La prima rata sarà versata il 31 ottobre 1999 e le altre due il 31 maggio 2000 e il 31 maggio 2001. Tale compensazione finanziaria corrisponde a 46 000 t/anno di catture di tonnidi nelle acque delle Seicelle. Se le catture effettuate nelle acque delle Seicelle dai pescherecc...

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