Circolazione probatoria e “giusto processo”: L’uso in altri giudizi delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale

Sport e ordinamenti giuridiciGiustizia sportiva e tutela dei diritti

Legato come :

Riassunto


1. Il tema di indagine - Ambito di applicazione dell’art. 2 l. 401/1989 alla luce della L. 280/2003 - 3. L’uso dei risultati delle intercettazioni telefoniche: La prassi della giustizia sportiva la giurisprudenza amministrativa - 4. La natura e le regole applicabili del procedimento disciplinare sportivo «rilevante» per lo stato - 5. Il rapporto tra il giusto processo e la circolazione probatoria - 6. Conclusioni

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Riassunto


Circolazione probatoria e “giusto processo”: L’uso in altri giudizi delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale

1. Il tema di indagine

Il presente scritto, partendo dalla riflessione su un aspetto particolare della giustizia sportiva nel suo rapporto con l’ordinamento statale e prendendo le mosse dalle principali (e soprattutto) paradigmatiche vicende che hanno interessato negli ultimi anni il mondo sportivo, nel suo aspetto, purtroppo, patologico, vuole soffermarsi sulla necessità di un maggior rispetto delle garanzie processuali e sostanziali nell’ipotesi di circolazione probatoria tra giudizi diversi, garanzie che devono essere rispettate in ogni processo a prescindere dalla sua natura civile, amministrativa o contabile.

In quelle vicende, a tutti note (a partire dal caso Preziosi e Genoa Calcio, passando per il caso Rossi e arrivando ai casi Moggi, Della Valle e De Santis come espressioni, non isolate, di «calciopoli») gli organi di giustizia interna della Federazioni italiana gioco calcio (FIGC) adottarono provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti di quelle vicende basando le loro decisioni, principalmente ed in alcune ipotesi anche esclusivamente1, sui risultati di intercettazioni telefoniche disposte da varie Procure della Repubblica nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto fattispecie di reato connesse con lo sport (frode sportiva e doping) e «transitate» in forza dell’art. 2, comma 3 l. 13 dicembre 1989, n. 4012 agli atti della Procura Federale della FIGC per le sue determinazioni.

L’art. 2, comma 3 l. 401/1989, rubricato «Non influenza del procedimento penale», prevede, infatti, che «gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenzafunzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice»3. Siamo in presenza di una norma (id est l’art. 2 nel suo complesso) che regola, dal punto di vista dello Stato, i rapporti tra sport e ordinamento statale specialmente con riferimento al settore della circolazione probatoria, una norma, quindi, importante per valutare il punto di equilibrio dei rapporti tra i due ordinamenti4. È proprio è il significato di questa norma che vorrei analizzare in relazione all’ordinamento sportivo e al tema più generale della circolazione probatoria tra procedimenti diversi; in altri termini, l’anali...

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