Decisione della Commissione, del 9 agosto 2001, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/D1/29.373 Visa International) [notificata con il numero C(2001) 2425] (1)

DOUEIT, 10 Novembre 2001Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 9 agosto 2001, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/D1/29.373 Visa International) [notificata con il numero C(2001) 2425] (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10.11.2001L 293/24

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2001 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/D1/29.373 -- Visa International) (*) [notificata con il numero C(2001) 2425] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/782/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (2), in particolare dall'articolo 2, vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione al fine di ottenere un'esenzione, presentate il 31 gennaio 1977 da Visa International ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del regolamento n. 17, vista la decisione della Commissione del 6 maggio 1999 di avviare un procedimento nel caso di specie, vista la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda e della notificazione e dopo aver invitato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni riguardo all'intenzione della Commissione di adottare una posizione favorevole sull'accordo notificato (3), dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

I. I FATTI 1. INTRODUZIONE (1) Il 31 gennaio 1977, la società Ibanco Ltd, dal 1979 denominata Visa International, ha notificato alla Commissione varie disposizioni e regolamenti che disciplinano l'associazione Visa e i suoi membri, al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(*) Cfr. GU C 316 del 10.11.2001.

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU C 293 del 14.10.2000, pag. 18.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee10.11.2001 L 293/25 (2) Dopo aver inizialmente inviato una lettera amministrativa di conformità, il 29 aprile 1985 la Commissione ha riaperto un'indagine sul caso Visa, in seguito ad una denuncia presentata da British Retail Consortium contro la cosiddetta commissione interbancaria multilaterale (4) del sistema di pagamento Visa International, e quindi, il 4 dicembre 1992, ha ritirato la lettera amministrativa. La nuova indagine ha tenuto conto anche della denuncia presentata il 23 maggio 1997 da Eurocommerce, organismo rappresentativo del commercio al dettaglio, all'ingrosso e internazionale nella Comunità, relativamente a vari aspetti del sistema di carte di pagamento internazionale di Visa International (5).

2. LE PARTI 2.1. VISA INTERNATIONAL (3) Visa International Service Association ('Visa') è una società privata, con fine di lucro e detenuta da 20 000 istituzioni finanziarie membri in tutto il mondo. Il giro d'affari di Visa ammonta a 1 455 milioni di USD in tutto il mondo, di cui [segreti d'affari] milioni di USD nell'area Visa UE (dati 1999). La società Visa, di diritto statunitense, è l'operatore della rete del sistema di pagamento tramite carta. A tal fine essa gestisce i marchi commerciali, fissa le regole del sistema e fornisce servizi di autorizzazione e compensazione attraverso una rete informatica e telematica mondiale, denominata VisaNet. Visa non rilascia direttamente le carte ai rispettivi titolari né stipula le convenzioni di affiliazione con gli esercenti per l'accettazione della carta Visa: a ciò provvedono le istituzioni finanziarie ad essa aderenti, su licenza ottenuta a tal fine da Visa.

(4) Visa ha suddiviso il ter...

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