Sentenze nº C-69/91 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 27 Ottobre 1993

Legato come :

Riassunto


1. Il fatto che l' esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni e la vendita degli apparecchi terminali siano affidati ad enti che fanno parte integrante della pubblica amministrazione non può sottrarre a questi ultimi la qualifica di impresa pubblica ai sensi del diritto comunitario e, in particolare, dell' art. 1, secondo trattino, della direttiva 88/301. Infatti, un organo che svolge attività economiche di natura industriale o commerciale non deve necessariamente possedere una personalità giuridica distinta dallo Stato per essere considerato impresa pubblica. In caso contrario verrebbe pregiudicata l' efficacia delle disposizioni della direttiva di cui trattasi nonché l' uniformità della sua applicazione in tutti gli Stati membri.

2. Direzioni diverse di una stessa amministrazione, incaricata nel contempo della gestione della rete pubblica, dell' attuazione della politica commerciale delle telecomunicazioni, della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo della loro applicazione e dell' omologazione degli apparecchi terminali, non possono essere considerate indipendenti l' una dall' altra in base tanto all' art. 6 della direttiva 88/301, secondo il quale l' ente incaricato della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo della loro applicazione e dell' omologazione deve essere indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni, quanto al sistema di concorrenza non alterata prefigurato dal Trattato.

3. Gli artt. 3, lett. f), 86 e 90 del Trattato, e l' art. 6 delle direttiva 88/301 ostano ad una normativa nazionale che vieti agli operatori economici, comminando sanzioni, di produrre, importare, detenere per la vendita, vendere o distribuire apparecchi terminali senza comprovare, con la presentazione di un' omologazione o di qualsiasi altro documento equipollente, la conformità di tali apparecchi a determinati requisiti essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti e al buon funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto a qualsiasi operatore che offra beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell' ente che rilascia l' omologazione o altro documento equipollente e formula le specifiche tecniche alle quali i detti apparecchi devono essere conformi.

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Riassunto


Sentenze nº C-69/91 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 27 Ottobre 1993

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza 6 febbraio 1991, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio successivo, la Cour d' appel di Douai (Francia) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la "direttiva norme tecniche"), e della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73; in prosieguo: la "direttiva terminali"), ...

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