Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE Caso COMP/C/38.170 Rinotifica REIMS II [notificata con il numero C(2003) 3892] (1)

DOUEIT, 24 Febbraio 2004Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE Caso COMP/C/38.170 Rinotifica REIMS II [notificata con il numero C(2003) 3892] (1)

L 56/76 IT 24.2.2004Gazzetta ufficiale dell'Unione europea DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2003 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE Caso COMP/C/38.170 -- Rinotifica REIMS II [notificata con il numero C(2003) 3892] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e suedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/139/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/ 2003 (2), in particolare gli articoli 2, 6 e 8, vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione volta ad ottenere un'esenzione presentate il 18 giugno 2001 a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, vista la decisione della Commissione del 14 aprile 2003 di avviare un procedimento in questo caso, visto il contenuto essenziale della domanda e della notificazione pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 (3), sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, vista la relazione finale del consigliere auditore su questo caso (4), considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE (1) Il 18 giugno 2001, l'accordo REIMS II (remunerazione del recapito obbligatorio della posta transfrontiere) è stato notificato alla Commissione allo scopo di ottenere un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 81, paragra(1) GU 13 del 21.1.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3) GU L 94 del 23.4.2003, pag. 3.

(4) GU C 48 del 24.2.2004.

fo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE o un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, alla scadenza dell'esenzione concessa dalla Commissione nella sua decisione del 15 settembre 1999 ('la decisione di esenzione del 1999') (5).

(2) L'accordo REIMS II è lo strumento mediante il quale alcuni operatori postali pubblici ('OPP') (6) stabiliscono collettivamente le spese terminali. Le spese terminali sono la remunerazione che gli OPP si pagano reciprocamente per il recapito della posta transfrontiere in entrata.

L'OPP ricevente è remunerato dall'operatore speditore per il recapito della posta transfrontiere di quest'ultimo.

(3) Nell'accordo, le spese terminali sono espresse come percentuale delle tariffe interne del paese di destinazione.

L'accordo REIMS II originario è stato notificato per la prima volta alla Commissione nel 1997, che lo ha esentato nel 1999. Ai sensi dell'accordo REIMS II originario, le spese terminali sarebbero dovute crescere durante un periodo transitorio fino a raggiungere nel 2001 un massimo dell'80 % delle tariffe interne. Nella decisione di esenzione del 1999, la Commissione ha tuttavia esentato l'accordo solo fino alla fine del 2001, limitando l'esenzione ad un livello di spese terminali non superiore al 70 % delle tariffe interne.

(5) Decisione della Commissione 1999/695/CE (Caso COMP/36.748 -- REIMS II) (GU L 275 del 26.10.1999, pag. 17).

(6) Gli operatori postali pubblici (OPP) sono aziende autonome o enti pubblici che hanno come obbligo primario la fornitura dei servizi postali universali sul territorio nazionale, spesso ad un prezzo unitario. Sono inoltre obbligati a fornire servizi postali internazionali trasferendo la posta internazionale agli OPP di altri paesi per la distribuzione e il recapito della posta internazionale in entrata.

Nel contesto dell'accordo notificato, OPP si riferisce ad operatori postali sia pubblici sia privati, soggetti ad un obbligo di servizio di recapito universale.

24.2.2004 IT L 56/77Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) Nel limitare la durata dell'esenzione fino alla fine del 2001, la Commissione ha specificato che l'aumento finale dell'80 % delle tariffe interne avrebbe dovuto avere luogo solo dopo che la Commissione avesse avuto l'opportunità di analizzare il sistema sulla base di dati contabili adeguati sui costi. La Commissione ha inoltre predisposto che l'esenzione fosse soggetta al soddisfacimento di diverse condizioni ed obblighi delle parti (7).

(5) La rinotifica del 2001 comprendeva una richiesta di rinnovo dell'esenzione. Nella versione rinotificata dell'accordo REIMS II, il livello dell'80 % non viene raggiunto prima del 1o gennaio 2004 e vengono introdotte due fasi intermedie (73,3 % al 1o gennaio 2002 e 76,6 % al 1o gennaio 2003). Una breve sintesi della notifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, unitamente all'invito ai terzi interessati a presentare le loro osservazioni (8). Ciò è stato seguito nell'aprile 2003 da un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolame...

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