Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1)

DOUEIT, 31 Luglio 2001Serie L

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Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 2001/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e 55, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3 ), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2001, considerando quanto segue:

(1) Il 16 febbraio 1996 la Commissione ha inviato al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata a norma dell'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (4 ). Nella relazione la Commissione si è impegnata ad esaminare la possibilità di inserire in tale direttiva l'obbligo di prendere in considerazione l'esperienza successiva al conseguimento del diploma nell'esaminare la domanda di riconoscimento, l'introduzione del concetto di formazione regolamentata. La Commissione si è altresì impegnata ad esaminare le modalità per sviluppare il ruolo del gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione più uniformi della direttiva.

(2) È opportuno estendere al sistema generale iniziale il concetto di formazione regolamentata, introdotto con la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (5 ) (in seguito denominate: 'le direttive sul sistema generale'), e di basarlo sugli stessi principi dotandolo delle stesse regole; la facoltà di scegliere i mezzi con cui definire le professioni interessate dalla formazione regolamentata dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri.

(3) Le direttive sul sistema generale consentono che a certe condizioni lo Stato membro ospite esiga misure di compensazione da parte del richiedente, in particolare quando la formazione da lui ricevuta verta su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma richiesto dallo Stato membro ospite. A norma degli articoli 39 e 43 del trattato, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (6 ), spetta allo Stato membro ospite giudicare se un'esperienza professionale possa valere per (1) GU C 28 del 26.1.1998, pag. 1.

(2 ) GU C 235 del 27.7.1998, pag. 53.

(3 ) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20.7.1998, pag. 26), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2000 (GU C 119 del 27.4.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 1o febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001.

(4 ) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(5 ) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/5/CE della Commissione (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).

(6 ) Causa C-340/89 (Vlassopoulou), Raccolta 1991, pag. I-2357.

31.7.2001 L 206/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT l'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti.

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto nei confronti dei cittadini desiderosi di esercitare la propria professione in un altro Stato membro, è opportuno inserire nelle direttive sul sistema generale l'obbligo che lo Stato membro ospite esamini se l'esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo il conseguimento del/dei titoli dichiarato/i verta su tali materie.

(4) È opportuno migliorare la procedura di coordinamento prevista dalle direttive sul sistema generale ed agevolarla, prevedendo che il gruppo di coordinamento adotti pareri sulle questioni relative all'applicazione pratica del sistema generale sottopostegli dalla Commissione, e che tali pareri vengano pubblicati.

(5) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'iniziativa SLIM la Commissione si è impegnata a presentare alcune proposte dir...

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