Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1999, riguardante le direttive per la promozione dell'allevamento di capre madri (Austria inferiore) [notificata con il numero C(1999) 5210]

Riassunto


Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1999, riguardante le direttive per la promozione dell'allevamento di capre madri (Austria inferiore) [notificata con il numero C(1999) 5210]

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2000 relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH [notificata con il numero C(2000) 516] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/336/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economica europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1 (1 ), vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale(2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (3 ), e la direttiva 92/68/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1992, che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale (4 ), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (5 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO (1) Il 25 marzo 1999, i servizi della Commissione, coadiuvati da un esperto esterno, hanno effettuato una visita di controllo al cantiere navale Kvaerner Warnow Werft GmbH (qui di seguito 'KWW'), per verificare l'entità del superamento del limite di produzione del 1998. In tale occasione è stato accertato che la produzione di KWW, per l'anno 1997, ammontava a 93 862 tslc e quindi superava di 8 862 tslc il limite di capacità pari a 85 000 tslc. Il calcolo dell'entità del superamento del limite di capacità per il 1997 si basa sulle cifre di produzione rivedute del 1998, confermate dalla Germania con lettera del 19 marzo 1999. Non essendo stata presentata alcuna relazione riveduta in merito alla produzione del 1997, il volume di 93 862 tslc, indicato come valore della produzione, è stato considerato definitivo.

(2) Con lettera del 20 luglio 1999, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare, in merito al predetto superamente dei limiti di capacità, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6 ). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito.

(4) Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dagli interessati sono state trasmesse alle Republica federale di Germania, cui è stata data l'opportunità di commentarle.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (5) Con le decisioni comunicate alla Germania con lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/9...

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