Decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001 che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli

DOUEIT, 24 Gennaio 2002Serie L

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Riassunto


Decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001 che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli

L 22/34 IT 24.1.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 140/2001 del 23 novembre 2001 che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato 'l'accordo', in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo elenca i prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo.

(2) Il protocollo 3 dell'accordo elenca i prodotti agricoli trasformati e alcuni altri prodotti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo.

(3) Il regime di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo n. 3 dell'accordo, mai entrato in vigore, dovrebbe essere sostituito da un regime più semplice basato su accordi bilaterali fra le parti contraenti.

(4) L'elenco di prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 3 dell'accordo dovrebbe essere modificato e comprendere alcuni dei prodotti elencati nel protocollo n. 2 dell'accordo.

(5) Il periodo transitorio di non applicazione del protocollo n. 3 dell'accordo concesso al Liechtenstein dovrebbe essere prorogato al 1o gennaio 2005 dato che le circostanze specifiche che lo giustificano non sono mutate ed è improbabile che mutino nell'immediato futuro.

(6) I protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo dovrebbero essere interamente sostituiti,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è sostituito dall'Allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dall'Allegato II della presente decisione.

24.1.2002 IT L 22/35Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1ogennaio 2002, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (1). In assenza di tali notifiche entro la suddetta data, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Bruxelles, 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. BULL (1) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

L 22/36 IT 24.1.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO I 'PROTOCOLLO 2

SUI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA a) I seguenti prodotti compresi nei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo:

Voce SA Designazione delle merci 3502 Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

­ Ovoalbumina:

ex 11 ­ ­ essiccata, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ex 19 ­ ­ Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ex 20 ­ Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

­ Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

ex 11 ­ ­ Acido stearico per l'alimentazione degli animali ex 12 ­ ­ Acido oleico per l'alimentazione degli animali ex 13 ­ ­ Acidi grassi del tallolio per l'alimentazione degli animali ex 19 ­ ­ altri per l'alimentazione degli animali ex 70 ­ Alcoli grassi industriali per l'alimentazione degli animali ' 24.1.2002 IT L 22/37Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO II 'PROTOCOLLO 3

SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.

2. Le disposizioni del presente protocollo non si applicano al Liechtenstein prima del 1o gennaio 2005.

Articolo 2

1. I prodotti elencati nella tabella I sono soggetti ai dazi doganali indicati negli Allegati di detta tabella.

2. Tali dazi doganali sono soggetti a revisioni annuali....

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