Riassunto
Accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa...
COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2003 relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali [notificata con il numero C(2003) 4328] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (2004/307/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 22 febbraio 1993, registrata il 26 febbraio 1993, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di misure di aiuto della Regione siciliana a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e di modifica di regimi di aiuto vigenti nel settore agricolo. Il progetto è stato registrato come aiuto di Stato N 126/93.(2) Con lettera del 17 marzo 1993, la Commissione ha chiesto alcuni complementi d'informazione.Non essendo pervenuta risposta da parte delle autorità italiane, con lettera del 15 giugno 1993 la Commissione ha invitato le summenzionate autorità a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni da tale data. La Commissione ha inviato un ulteriore sollecito in data 20 agosto 1993.(3) In esito ai summenzionati solleciti, le autorità italiane hanno trasmesso una risposta incompleta con lettera del 16 settembre 1993, protocollata il 26 settembre 1993. Con lettera del 14 ottobre 1993, la Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere in modo esauriente alle domande formulate nella lettera del 17 marzo 1993.(4) Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 14 febbraio 1994, registrata il 22 febbraio 1994.(5) Dalla risposta fornita nella lettera del 14 febbraio 1994 è risultato che il progetto di misure di aiuto notificato dalle autorità italiane il 22 febbraio 1993 era stato nel frattempo adottato come legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 (2 ) (in appresso 'legge regionale n. 6/93') e che la nuova legge conteneva ulteriori misure, non riportate nella notifica iniziale alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha quindi deciso di iscrivere l'aiuto nel registro degli aiuti non notificati con il NN 31/94.3.4.2004L 99/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU C 295 del 10.11.1995, pag. 5.(2 ) 'Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici della legge n. 31 del 30 gennaio 1991. Rifinanziamento della legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986 nonché anticipazioni dell'intervento dello Stato per le finalità del DM n. 524 del 21 dicembre 1987, in applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84' Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 16.1.1993. (6) Con telex del 30 marzo 1994, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di trasmettere il testo definitivo della legge regionale n. 6/93 e di fornire complementi d'informazione.(7) Non avendo ricevuto risposta alla summenzionata lettera, con lettera del 21 giugno 1994 la Commissione ha sollecitato le autorità siciliane a trasmettere le informazioni richieste.(8) Le autorità italiane hanno risposto al sollecito della Commissione con lettere del 14 luglio 1994 e del 14 settembre 1994, protocollata il 16 settembre 1994.(9) Con lettera del 2 marzo 1995, la Commissione informava l'Italia di non avere obiezioni nei confronti delle misure di aiuto di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 6/93 in quanto non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, la Commissione non sollevava obiezioni nei confronti del rifinanziamento degli aiuti di cui all'articolo 9 e all'articolo 15, paragrafo 3 e seguenti, della legge regionale (Sicilia) n. 13/86 (3 ). Tuttavia, con la stessa lettera la Commissione ha informato l'Italia che si riservava di esaminare detti aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in occasione dell'adozione dei criteri generali per la valutazione degli aiuti erogati sotto forma di prestiti agevolati a breve termine.(10) Con la stessa lettera la Commissione ha informato inoltre l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e della legislazione nazionale italiana in materia di sostegno all'agricoltura a seguito di calamità naturali.(11) La Commissione ha motivato la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non solo nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93, bensì anche nei confronti della legislazione nazionale italiana in materia di calamità naturali richiamandosi all'impossibilità pratica di valutare la compatibilità, rispetto alle ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
- Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
- Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva
- Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti
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