Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1999, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che modifica gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili

Riassunto


Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1999, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che modifica gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 6 dicembre 1999, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1999, nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea Signor , 1. mi pregio fare riferimento alle consultazioni tenutesi tra le nostre rispettive delegazioni per modificare e proprogare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 9 dicembre 1988, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1998 (in prosieguo denominato 'accordo AMF'), nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF (in prosieguo denominato 'accordo non AMF'), siglato il 19 gennaio 1995.

2. Al termine delle consultazioni, le Parti hanno deciso di modificare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti disposizioni dell'accordo al fine di garantire la stabilità commerciale necessaria per negoziare le modalità e le condizioni di un accordo che disciplini i futuri scambi il quale, una volta applicato da entrambe le Parti, sostituirà l'accordo attuale:

2.1. Il testo della seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente:

'Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.' 2.2. L'allegato I, che indica i prodotti contemplati dall'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.3. L'allegato III è sostituito, per il 2000, dall'appendice 2 della presente lettera.

2.4. L'allegato al protocollo E, che fissa le restrizioni quantitative per le operazioni di perfezionamento passivo economico, è sostituito, per il 2000, dall'appendice 3 della presente lettera.

2.5. Nella dichiarazione comune sulla Fiera di Berlino di cui all'appendice 8 dell'accordo siglato l'8 dicembre 1992, il riferimento al 1999 è sostituito dal riferimento al 2000.

3. Al termine delle consultazioni, le Parti convengono di modificare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti disposizioni dell'accordo non AMF al fine di garantire la stabilità commerciale necessaria per negoziare le modalità e le condizioni di un accordo che disciplini i futuri scambi il quale, una volta applicato da entrambe le Parti, sostituirà l'accordo attuale:

3.1. Il testo della seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente:

'Esso si applica dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2000.' 3.2. L'allegato I, che indica i prodotti contemplati dall'accordo, è sostituito dall'appendice 4 della presente lettera.

3.3. L'allegato II è sostituito, per il 2000, dall'appendice 5 della presente lettera.

3.4. L'allegato al protocollo B è sostituito, per il 2000, dall'appendice 6.

4. Tutti i verbali concordati e tutte le dichiarazioni allegate alla presente lettera costituiscono parte integrante dell'accordo a cui si riferiscono.

L 345/2 31.12.1999Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT

5. Qualora...

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