Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla...

Riassunto


Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla...

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee22.1.2002 L 19/35

PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 giugno 2001 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:

1) a) navi congelatrici con reti da traino adibite alla pesca di gamberetti: 9 600 tonnellate di stazza lorda (tsl) all'anno;

b) navi congelatrici con reti da traino adibite alla pesca di pesci e cefalopodi: 2 800 tsl all'anno;

2) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;

3) navi tonniere con lenze a canna e navi con palangari di superficie: 36 unità.

Articolo 2

1. Per i primi tre anni di applicazione del protocollo la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 10 000 000 EUR all'anno (di cui 9 000 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare il primo anno entro il 15 gennaio 2002 e negli anni successivi dopo la ricorrenza anniversaria del protocollo, e 1 000 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo).

2. Per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 10 500 000 EUR all'anno (di cui 9 500 000 ...

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