Regolamento (CE) n. 1627/2003 della Commissione, del 17 settembre 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1627/2003 della Commissione, del 17 settembre 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2003 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2003 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (2 ), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Il 19 dicembre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3 ), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (di seguito 'RPC') e dell'Indonesia.

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nel novembre 2002 da un produttore spagnolo, Productos aditivos SA, il quale rappresenta la produzione comunitaria nella sua totalità. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il produttore comunitario all'origine della denuncia, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC e dell'Indonesia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Vari produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia, come pure l'unico produttore comunitario nonché diversi utilizzatori, importatori e fornitori della Comunità hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(5) Per mezzo di questionari inviati a tutte le parti note, la Commissione ha raccolto e verificato per quanto possibile tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono pervenute alla Commissione le risposte al questionario da parte delle seguenti società:

a) Produttore comunitario -- Productos aditivos SA, Barcellona, Spagna

b) Importatori/operatori commerciali e utilizzatori della Comunità -- La Casera, SA (Cadbury Schweppes), Madrid -- Palatinit GmbH, Mannheim Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle società summenzionate.

c) Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese -- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited -- Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited 18.9.2003L 232/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2 ) GU L ...

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