Regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea

DOUEIT, 24 Febbraio 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione, del 23 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24.2.2001L 55/16

REGOLAMENTO (CE) N. 367/2001 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2238/2000 (2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA 1. Apertura (1) Il 27 maggio 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) ('avviso di apertura'), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (fogli di 'PET') originarie dell'India e della Repubblica di Corea ('Corea').

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di due denunce (una nei confronti delle importazioni originarie dell'India e l'altra nei confronti delle importazioni originarie della Corea), presentate nell'aprile 2000 da quattro produttori comunitari, Du Pont Teijin Films Ltd, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Fapack ('i denunzianti'), che rappresentavano più del 50 % della produzione comunitaria complessiva di fogli di PET. Le denunce contenevano elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori finali e i fornitori di materia prima notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4) Vari produttori esportatori dei paesi interessati, nonché produttori, utilizzatori finali, fornitori di materia prima e importatori della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura, ad eccezione dei produttori esportatori non inseriti nei campioni e che non avevano richiesto un trattamento individuale. Sono giunte risposte da parte di 3 produttori comunitari denunzianti, 3 produttori comunitari non denunzianti, 7 produttori esportatori dei paesi interessati e i loro importatori collegati nella Comunità, 2 importatori indipendenti nella Comunità e 23 utilizzatori.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti -- Du Pont Teijin Films Ltd, Contern, Lussemburgo e Wilton, Regno Unito -- Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden,

Germania -- Nuroll SpA, Caserta, Italia.

b) Produttori comunitari non denunzianti:

-- 3M, Caserta, Italia.

c) Importatori comunitari indipendenti -- Coveme SpA, San Lazzaro di Savena, Italia -- Montefiore, Bioggio, Svizzera.

d) Produttori esportatori dei paesi esportatori interessati India -- Ester Industries Limited, Nuova Delhi -- Gareware Polyester Limited, Aurungabad -- Flex Industries Limited, Noida -- Jindal Polyester Limited, Nuova Delhi.

Corea -- Toray Saehan Inc./Saehan Ind. Inc., Seoul -- Kolon Industries Inc., Kwacheon -- SKC Co. Ltd., Seoul.

e) Importatori collegati -- Gareware Polyester International Ltd, Harrow Middlesex, Regno Unito -- SKC Europe GmbH, Francoforte, Germania -- Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Germania.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU C 148 del 27.5.2000, pag. 22.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee24.2.2001 L 55/17 (7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1o aprile 1999 -- 31 marzo 2000 ('periodo dell'inchiesta'). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1o gennaio 1996 -- 31 marzo 2000 ('periodo considerato').

2. Dazi compensativi in vigore nei confronti delle importazioni originarie dell'India (8) Nei confronti delle importazioni di fogli di PET originarie dell'India è stata di recente condotta un'inchiesta antisovvenzioni e sono state ...

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