Regolamento (CE) n. 1251/2003 della Commissione, del 14 luglio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi originari della Turchia

DOUEIT, 15 Luglio 2003Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1251/2003 della Commissione, del 14 luglio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi originari della Turchia

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2003 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2003 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi originari della Turchia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (2 ), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA 1. Apertura (1) Il 16 ottobre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee (3 ), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di profilati cavi originari della Russia e della Turchia (i 'paesi interessati') e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nel settembre 2000 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio ('il denunziante') per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria (l'80 % circa) della produzione comunitaria totale di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti e gli altri produttori comunitari noti, gli importatori e le associazioni degli utilizzatori notoriamente interessate nonché i produttori esportatori noti e i rappresentanti della Russia e della Turchia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. Campionamento (4) In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari, di importatori comunitari non collegati ad un produttore esportatore dei paesi interessati e di produttori esportatori nei paesi interessati e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (il 'regolamento di base'), si è valutata l'opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti summenzionate sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura per il periodo tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 (il periodo dell'inchiesta o 'PI').

15.7.2003 L 175/3Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2 ) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3 ) GU C 249 del 16.10.2002, pag. 5.

(5) I quattordici produttori comunitari a nome dei quali era stata presentata la denuncia hanno acconsentito tutti ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Tra di essi sono state selezionate per il campione otto società (1 ), che sono state considerate rappresentative del totale dei produttori comunitari denunzianti in termini di volume di produzione e di vendite del prodotto in esame nella Comunità, come pure in termini di copertura geografica.

(6) Anche dodici importatori non collegati hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni di base richieste entro il termine stabilito. In considerazione della situazione, i servizi della Commissione hanno deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati, bensì di inviare i questionari a tutti i suddetti dodici importatori.

(7) Per quanto riguarda i produttori esportatori russi, un unico produttore esportatore si è manifestato entro il termine stabilito e pertanto il campionamento non è stato applicato alla Russia. Nel caso della Turchia invece, diciannove produttori esportatori hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Di questi produttori solo sedici hanno effettivamente venduto il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. La selezione del campione è stata effettuata in consultazione con i rappresentanti delle società e con le autorità turche. È stato selezionato di comune accordo un campione di cinque società che rappresentavano circa l'80 % delle esportazioni totali del prodotto in e...

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