Regolamento (UE) n. 1298/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante pubblicazione, per il 2010, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all''esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

DOUEIT, 31 Dicembre 2009Serie L

Legato come :

Riassunto


Regolamento (UE) n. 1298/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante pubblicazione, per il 2010, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all''esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

31.12.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353/9

IT

V

(Atti adottati, a decorrere dal 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

REGOLAMENTO (UE) N. 1298/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

recante pubblicazione, per il 2010, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

( 1 ), visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

( 2

), in particolare considerando quanto segue:

(1) È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a partire dal 1 o gennaio 2010, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.

(2) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1344/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, recante pubblicazione, per il 2009, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

( 3

).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

(1) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

(2) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1344/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione Il presidente

José Manuel BARROSO

l'articolo 3, quarto comma,

( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

( 3 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 36.

IT

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

SOMMARIO

Settore Pagina

1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala 10

2. Riso e rotture di riso 12

3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso 14

4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali 19

5. Carni bovine 20

6. Carni suine 24

7. Carni di volatili 28

8. Uova 30

9. Latte e prodotti lattiero-caseari 31

10. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali 44

11. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero 45

1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto

1001 Frumento (grano) e frumento segalato:

1001 10 00 - Frumento (grano) duro:

- - destinato alla semina 1001 10 00 9200 - - altro 1001 10 00 9400 ex 1001 90 - altro:

- - altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

1001 90 91 - - - Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina 1001 90 91 9000

1001 90 99 - - - altri 1001 90 99 9000

1002 00 00 Segala 1002 00 00 9000

1003 00 Orzo:

1003 00 10 - destinato alla semina 1003 00 10 9000

1003 00 90 - altro 1003 00 90 9000

1004 00 00 Avena:

- destinata alla semina 1004 00 00 9200 - altro 1004 00 00 9400

31.12.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353/11

IT

Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto

1005 Granturco:

ex 1005 10 - destinato alla semina:

1005 10 90 - - altro 1005 10 90 9000

1005 90 00 - altro 1005 90 00 9000

1007 00 Sorgo da granella:

1007 00 90 - altro 1007 00 90 9000

ex 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

1008 20 00 - Miglio 1008 20 00 9000

1101 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

- di frumento (grano):

1101 00 11 - - di frumento (grano) duro 1101 00 11 9000

1101 00 15 - - di frumento (grano) tenero e di spelta:

- - - avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g 1101 00 15 9100 - - - avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g 1101 00 15 913...

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