Direttiva 98/86/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(1)

DOUEIT, 09 Dicembre 1998Serie L

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Riassunto


Direttiva 98/86/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 334/19.12.98

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 98/86/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1998 recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1 ), modificata dalla direttiva 94/34/CE del Consiglio e del Parlamento europeo(2 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che è necessario stabilire requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3 ), modificata dalla direttiva 98/72/CE(4 );

considerando che è necessario sostituire i requisiti di purezza fissati dalla direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari(5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/4/CEE della Commissione(6 );

(1 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(3 ) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(4 ) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18.

(5 ) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 7.

(6 ) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 96.

considerando che la direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(7 ), fissa un elenco di criteri di purezza per alcuni additivi alimentari; che detto elenco deve essere completato dai criteri di purezza relativi ad altri additivi;

considerando che occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA);

considerando che gli additivi alimentari, se sono preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli previsti nella valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione o se sono differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti all'esame del comitato che ne effettua una valutazione completa con particolare riguardo ai requisiti di purezza;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/77/CE è così modificata:

(7 ) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeL 334/2 9.12.98

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Articolo 2

I criteri di purezza di cui all'articolo 1 sostituiscono i criteri di purezza stabiliti dalle direttive 65/66/CEE, 78/663/CEE e 78/664/CEE.' 2) Nell'allegato è inserito il testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1999.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1o luglio 1999 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 334/39.12.98

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