Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 316/98/COL, del 4 novembre 1998, recante quattordicesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

Riassunto


Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 316/98/COL, del 4 novembre 1998, recante quattordicesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee29. 4. 1999 L 111/73

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 317/98/COL del 4 novembre 1998 recante quindicesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ha modificato nel modo seguente le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (1 ), adottate il 19 gennaio 1994 (2) e modificate da ultimo il 1o luglio 1998 (3):

1) il capitolo 21, Aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento, è soppresso;

2) le seguenti norme sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento sono aggiunte alla guida agli aiuti di Stato sotto forma di capitolo 26 e allegato XIII.

'26. DISCIPLINA MULTISETTORIALE DEGLI AIUTI REGIONALI DESTINALI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO (1) 26.1. Necessità e ambito di applicazione 1) Negli ultimi anni è stata ampiamente riconosciuta la necessità di controllare più sistematicamente gli aiuti regionali concessi ai progetti d'investimento mobili di grandi dimensioni. Con la creazione dello Spazio economico europeo è più importante che mai mantenere sotto stretto controllo gli aiuti che gli Stati accordano a tali progetti, dato che i loro effetti distorsivi risultano amplificati per il fatto che le altre alterazioni della concorrenza d'origine pubblica sono state eliminate e i mercati sono sempre più aperti e integrati.

2) Gli investitori in grandi progetti prendono spesso in considerazione siti alternativi ubicati nei vari Stati SEE, il che può originare una spirale di generose promesse di aiuti.

Questa gara al rialzo implica un notevole rischio di distorsioni della concorrenza.

L'Autorità di vigilanza EFTA introduce pertanto la presente disciplina, inizialmente solo per un periodo di prova, allo scopo di contenere gli aiuti ai progetti di grandi dimensioni entro un livello che eviti quanto più possibile effetti negativi sulla concorrenza senza peraltro eliminare l'attrattiva esercitata dalla zona assistita.

3) Numerosi settori industriali sensibili sono già...

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