Sentenze nº C-241/95 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 12 Dicembre 1996

Legato come :

Riassunto


3 Tenuto conto dell'obiettivo del regolamento n. 130/94, recante apertura di un contingente doganale comunitario per determinate carni bovine congelate, che è quello di garantire a tutti gli operatori interessati della Comunità parità e continuità di accesso a detto contingente, la Commissione non ha ecceduto nel potere attribuitole riservando, all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 214/94, relativo alle modalità d'applicazione del detto regolamento n. 130/94, la parte del contingente disponibile per gli operatori diversi dagli importatori tradizionali ai soli richiedenti che provino di aver esportato verso paesi terzi, durante il periodo di riferimento, un quantitativo minimo di carne bovina superiore a quello richiesto per i due contingenti precedenti.

Infatti, sebbene i criteri di accesso al contingente che la Commissione era chiamata a precisare dovessero essere tali da permettere la parità e la continuità d'accesso al contingente ai soli operatori che hanno importato o esportato in misura significativa, il regolamento n. 130/94 non le imponeva di stabilire un nesso diretto tra i limiti imposti alle esportazioni e l'andamento degli scambi con i paesi terzi. Peraltro, i criteri stabiliti dalla Commissione evitano giustamente il frazionamento artificiale della struttura economica di taluni operatori mediante la proliferazione di «società fittizie» che può perturbare il buon funzionamento del regime, poiché ha come conseguenza di aumentare il numero delle domande e, correlativamente, di diminuire i quantitativi disponibili per i piccoli operatori seri, i quali rischiano pertanto di essere completamente esclusi dal contingente doganale.

L'innalzamento dei limiti imposti alle esportazioni deciso dalla Commissione non viola nemmeno il principio di proporzionalità, poiché, tenuto conto delle finalità del regime, la modifica doveva logicamente avere l'effetto di privare del diritto di partecipare al contingente un gran numero di imprese create artificiosamente con l'unico scopo di ottenere una notevole parte del contingente doganale, mentre non è dimostrato che l'innalzamento dei limiti abbia avuto l'effetto di escludere dal beneficio del contingente un numero elevato di operatori di dimensioni effettivamente ridotte.

Non viene nemmeno violato il principio del legittimo affidamento, dato che qualsiasi operatore normalmente accorto e diligente deve sapere che una modifica dei limiti di esportazione può essere effettuata in occasione della fissazione annua di nuovi contingenti e che l'annuncio prematuro di nuovi criteri di accesso avrebbe l'effetto di incoraggiare la costituzione di «società fittizie» che si conformerebbero, per l'appunto, ai nuovi limiti, permettendo così ai gruppi di grandi dimensioni di sfruttare al massimo il contingente doganale.

Infine, la decisione è stata adottata nel rispetto dell'obbligo di motivazione, atteso che i `considerando' dei regolamenti nn. 130/94 e 214/94 illustrano chiaramente le ragioni che hanno indotto la Commissione a modificare i criteri di accesso al contingente degli operatori diversi da quelli tradizionali.

4 La circostanza che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione che apre un contingente doganale comunitario per determinate carni bovine congelate, privi le società nate dalla fusione di imprese, intenzionate a partecipare al contingente degli operatori diversi dagli importatori tradizionali, della possibilità di cumulare i risultati ottenuti in precedenza da ciascuna di esse, mentre tale possibilità esiste per gli importatori tradizionali, non costituisce una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato.

Infatti, il metodo di suddivisione del contingente degli importatori tradizionali non è paragonabile a quello del contingente riservato agli altri operatori. Mentre il primo contingente è suddiviso proporzionalmente alle importazioni realizzate da ciascuno di essi, il secondo non è ripartito proporzionalmente ad importazioni od esportazioni realizzate, ma a quantitativi richiesti, nei limiti di un quantitativo massimo per ciascuna domanda. Infatti, la possibilità di cumulo dei diritti d'accesso al contingente tradizionale non ha lo scopo di determinare l'accesso medesimo al contingente da parte delle società nate dalla fusione di imprese che altrimenti non vi avrebbero diritto, ma di permettere loro di sommare le parti del contingente che le imprese oggetto di fusione detenevano già separatamente.

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Riassunto


Sentenze nº C-241/95 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 12 Dicembre 1996

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 20 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il 10 luglio seguente, la High Court of Justice (Queen's Bench Division) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1994, n. 214, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 130/94 per quanto riguarda il regime d'importazione delle carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 27, pag. 46).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Accrington Beef Co. Ltd e altri (in prosieguo: la «Accrington Beef e altri») e l'Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: l'«Intervention Board»), autorità responsabile nel Regno Unito della gestione della politica agricola comune, riguardo ai requisiti necessari per accedere al contingente tariffario comunitario aperto, per determinate carni bovine congelate e determinati altri prodotti, dall'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 1994, n. 130, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994) (GU L 22, pag. 3).

3 Tale contingente è stato fissato a 53 000 tonnellate espresso in peso di carne disossata. Nell'ambito di tale contingente il dazio della Tariffa doganale comune applicabile è fissato ...

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