TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 - Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"

Riassunto


Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione

1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48), recante:

"Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".

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Riassunto


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 - Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(( 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente

"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".

4. L'articolo 12 del decreto l...

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