Questioni in tema di reati contro la persona di competenza del giudice di pace

Rivista penaleNumero 1-2009, Gennaio 2009

Legato come :

Riassunto


1. Le percosse: 1a) Concetto (e distinzione dal reato di lesioni); 1b) Il dolo; 1c) Rapporto con l'ingiuria; 1d) L'assorbimento (art. 581 comma 2 c.p.). - 2. Le lesioni: 2a) Malattia della mente; 2b) Durata della malattia; 2c) Condotta e interruzione del nesso causale; 2d) L'attività sportiva; la definizione...; 2e) ...e i limiti dell'esimente; 2f) Tentativo e procedibilità a querela; 2g) Qualche nozione in tema di colpa. - 3. Ingiuria: 3a) La valutazione in concreto dell'espressione asseritamente ingiuriose; 3b) Il dolo; 3c) Diritto di critica e verità del fatto; 3d) L'art. 599 c.p. La ritorsione (comma 1); 3e) Segue: l'esimente della provocazione (art. 599, comma 2, c.p.); 3f) Concorso di ingiuria e diffamazione. - 4. Diffamazione: 4a) La comunicazione con più persone; 4b) Determinatezza del soggetto passivo; 4c) Dolo; 4d) Diritto di critica (cenni); 4e) Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598 c.p.); 4f) Varie. - 5. La minaccia (art. 612 comma 1 c.p.): 5a) Concetto; 5b) La minaccia di esercitare un diritto; 5c) La minaccia come reato di pericolo; 5d) Minaccia mediata; 5e) Minaccia implicita e minaccia condizionata.

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Riassunto


Questioni in tema di reati contro la persona di competenza del giudice di pace

1. Le percosse

1a) Concetto (e distinzione dal reato di lesioni)

Costituiscono percosse le azioni violente produttive di sensazioni fisiche dolorose, senza conseguenze morbose di alcun genere 1, ossia senza che ne scaturisca uno stato di malattia in senso tecnico.

Si travalica invece nell'area di incriminazione tipica del reato di lesioni quando dall'azione violenta viene causato uno stato di malattia.

Da queste osservazioni si evince l'importanza centrale del concetto di malattia, il quale identifica (per esclusione) il reato di percosse e (quale elemento costitutivo essenziale) il reato di lesioni.

Sul concetto di malattia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 582 c.p. debbono registrarsi due orientamenti.

Secondo un indirizzo che appare, però, minoritario 2, pur godendo di significativi consensi in dottrina, e che affiora, in particolare, nella giurisprudenza di merito, non si verserebbe nell'ipotesi di malattia quando l'alterazione subìta dal soggetto passivo risulti meramente anatomica, senza alcuna implicazione di carattere funzionale.

L'implicazione funzionale, sarebbe, cioè, elemento essenziale della malattia in senso penalistico, e quindi del delitto di lesioni.

In tal senso si è ritenuto che il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità (a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica), e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte.

Ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità 3.

Invece, secondo l'orientamento che allo scrivente risulta prevalente, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali 4.

In altre parole, secondo quest'ultimo orientamento l'alterazione anatomica e quella funzionale sono requisiti alternativi della malattia penalistica, alla cui integrazione è sufficiente anche uno solo dei due.

È evidente che questo secondo e più rigoroso orientamento comporta un ampliamento notevole del concetto di malattia, essendo sufficiente ad integrarla anche solo un'alterazione anatomica, senza alcun pregiudizio funzionale agli atti della vita quotidiana della persona.

Infatti, l'ecchimosi (lieve emorragia dei tessuti sottocutanei), la contusione (lesione di un organo o di un tessuto per trauma da oggetto o strumento non tagliente, con strappo dei piccoli vasi) e l'escoriazione (lesione superficiale della cute, che interessa solo gli strati epiteliali), anche se di modesta entità, sono stati considerati sufficienti per il perfezionarsi del reato di lesioni 5.

In particolare, a proposito di ematomi ed ecchimosi la Cassazione pare nettamente orientata a ritenerli acquisiti alla fattispecie astratta delle lesioni, contro buona parte della dottrina 6.

Infatti, si è ritenuto che la contusione escoriata costituisce malattia, perché lede, sia pure superficialmente, il tessuto cutaneo, e quindi non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa, ma comporta un' alterazione patologica dell'organismo 7.

1b) Il dolo

Quanto all'elemento soggettivo, il reato di percosse postula soltanto il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di tenere una condotta violenta tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente della condotta tipica descritta dalla norma penale 8.

Nella pratica può facilmente accadere che l'agente eserciti una consapevole e voluta violenza (ad esempio un calcio) senza però avere né la consapevolezza, né la volontà di causare una malattia in senso tecnico alla persona offesa; e che tuttavia la malattia derivi alla persona offesa medesima quale conseguenza non preveduta né voluta della condotta dell'agente.

In questo caso l'agente è responsabile penalmente di percosse o di lesioni?

Si è risposto dalla Cassazione che se c'è malattia sussiste il reato di lesioni, anche se la volontà dell'agente sia stata solo quella di percuotere 9.

Più specificamente, si è ritenuto che, poiché i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, l'unica differenza tra i due reati va ravvisata nell...

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