Questioni sull'art. 7 L. 12 Luglio 1991, n. 203

Rivista penaleNumero 4-2006, Aprile 2006

Legato come :

Riassunto


1. Generalità. - 2. Rapporti tra concorso esterno ex artt. 110, 416 bis c.p. e l'art. 7 L. 203/91. - 3. Applicabilità della circostanza ai reati-fine. - 4. Compatibilità tra l'art. 7 L. 203/91 e l'art. 628, terzo comma, n. 3, c.p. - 5. Rapportitra l'art. 378, secondo comma, c.p. e l'art. 7 L. 203/91. - 6. Considerazioni sull'art. 7 L. 203/91 nell'ambito delle circostanze «a valenza sbarrata». - 7. Rapporti tra l'art. 7 L. 203/ 91 e l'art. 63, quarto comma, c.p. - 8. Rapporti tra l'art. 7 L. 203/91 e l'art. 8 L. cit.

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Riassunto


Questioni sull'art. 7 L. 12 Luglio 1991, n. 203

1. Generalità

L'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, recita: «Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma primo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

L'art. 6 della legge 8 agosto 1995, n. 332, riducendo, e di molto, il lungo elenco, precedente, dei delitti in ordine ai quali era obbligatoria (purché, benvero, esistessero gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p.) la custodia cautelare in carcere ...

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