Decisione del Comitato misto SEE n. 69/98, del 17 luglio 1998, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
DOUEIT, 24 Giugno 1999 › Serie L
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Decisione del Comitato misto SEE n. 69/98, del 17 luglio 1998, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
II (Atti per i quali la pubblicazione non eÁ una condizione di applicabilitaÁ) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO COMITATO MISTO SEE DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 69/98 del 17 luglio 1998 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato 'l'accordo', in particolare l'articolo 98, considerando che l'allegato I dell'accordo (questioni veterinarie e fitosanitarie) eÁ stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/96 del 5 luglio 1996(1 );
considerando che le parti contraenti dell'accordo hanno proceduto a un riesame del capitolo I dell'allegato I dell'accordo conformemente alle disposizioni della parte introduttiva di detto capitolo;considerando che, alla luce di tale riesame, le Parti hanno deciso d'inserire nel capitolo I le disposizioni riguardanti le relazioni con i paesi terzi che figurano negli atti cui eÁ fatto riferimento in detto capitolo, nonche' le disposizioni relative ai controlli alle frontiere e al benessere degli animali;considerando che le Parti hanno altresì deciso d'inserire nell'accordo tutti i restanti atti comunitari del settore veterinario e rilevanti ai fini del SEE;considerando che gli atti cui eÁ fatto riferimento nel capitolo I vanno applicati all'Islanda quando eÁ così stabilito;considerando che il Liechtenstein applica entro il 1o gennaio 2000 il capitolo I nella versione in vigore prima della presente decisione;considerando che devono essere introdotte norme speciali che tengano conto delle particolaritaÁ del settore veterinario;considerando che eÁ opportuno aggiornare i capitoli II (alimenti per animali) e III (questioni fitosanitarie) dell'allegato I dell'accordo in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,DECIDE:Articolo 1L'allegato I dell'accordo SEE eÁ sostituito dall'allegato accluso alla presente decisione.Articolo 2La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.(1) GU L 291 del 14.11.1996, pag. 37.24.6.1999 L 158/1Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT Articolo 3La presente decisione eÁ pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europee.Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. v. LIECHTENSTEIN L 158/2 24.6.1999Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT ALLEGATO alla decisione n. 69/98 del Comitato misto SEE 'ALLEGATO I QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE Elenco di cui all'articolo 17INTRODUZIONE Ove gli atti cui eÁ fatto riferimento nel presente allegato contengono concetti o si riferiscono a procedure particolari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:Ð preamboli, Ð destinatari degli atti comunitari, Ð riferimenti a territori o lingue della ComunitaÁ, Ð riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri della CE, ai loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, Ð riferimenti a procedure di informazione e notifica, si applica il protocollo n. 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo nel caso in cui sia previsto altrimenti nel presente allegato.ADEGUAMENTI SETTORIALI Il Liechtenstein attua le disposizioni del capitolo I, ªQuestioni veterinarieº, nella versione in vigore prima della decisione n. 69/98 del Comitato misto SEE(1 ), entro il 1o gennaio 2000. Il Comitato misto SEE riesamineraÁ la situazione nel corso del 1999.Per i prodotti contemplati nel capitolo II, ªAlimenti per animaliº, e nel capitolo III, ªQuestioni fitosanitarieº, il Liechtenstein può applicare al mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera, parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui eÁ fatto riferimento in tali capitoli.I. QUESTIONI VETERINARIE PARTE INTRODUTTIVA 1. Non si applicano le disposizioni relative alle modalitaÁ finanziarie contenute negli atti cui eÁ fatto riferimento nel presente capitolo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 2000.2. Gli atti cui eÁ fatto riferimento nel presente capitolo si applicano all'Islanda quando ciò eÁ esplicitamente indicato per un atto specifico.Negli scambi con l'Islanda in settori non disciplinati da tali atti specifici le altre Parti contraenti possono mantenere il loro regime di paese terzo.Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 2000.3. Misure di salvaguardia e protezione a) Se intende adottare misure di salvaguardia nei confronti delle altre Parti contraenti, la ComunitaÁ o qualsiasi Stato AELS (EFTA) ne daÁ immediata notifica alle altre Parti.(1) GU L ¼ 24.6.1999 L 158/3Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT Le misure pro...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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