Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

Riassunto


Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

L 26/1IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee1.2.1999

I (Atti per i quali la pubblicazione e` una condizione di applicabilità) DECISIONE N. 182/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998­2002) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ), visto il parere del Comitato delle regioni (3 ), deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (4 ), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 25 novembre 1998, (1) considerando che, a norma dell'articolo 130 F, paragrafo 3, e dell'articolo 130 I, paragrafo 1, del trattato, dovrebbe essere adottato un programma quadro pluriennale che ricomprenda l'insieme delle azioni della Comunità in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative (in appresso denominato RST);

(1 ) GU C 173 del 7.6.1997, pag. 10 e GU C 291 del 25.9. 1997, pag. 15.

(2 ) GU C 355 del 21.11.1997, pag. 38 e GU C 73 del 9.3.1998, pag. 133.

(3 ) GU C 379 del 15.12.1997, pag. 26.

(4 ) Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997 (GU C 14 del 19.1.1998, pag. 171), posizione comune del Consiglio del 24 marzo 1998 (GU C 178 del 10.6.1998, pag. 49) e decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 1998 (GU C 210 del 6.7.1998, pag. 131). Decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1998 e decisione del Consiglio del dicembre 1998.

(2) considerando che per il periodo 1998­2002 si e` ritenuto opportuno adottare un nuovo programma quadro per garantire la continuità della ricerca comunitaria;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994­1998) (5 ), la Commissione, prima di presentare la sua proposta di quinto programma quadro, provvede a far eseguire una valutazione esterna della gestione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nei cinque anni precedenti la valutazione stessa; che tale valutazione, le relative conclusioni e le osservazioni della Commissione sono state comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

(4) considerando che, in linea con l'articolo 130 F, paragrafo 1, del trattato, la politica di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità dovrebbe riguardare anzitutto i problemi sociali, il miglioramento della competitività internazionale dell'industria comunitaria, lo sviluppo sostenibile, la creazione di posti di lavoro, la qualità della vita e la globalizzazione delle conoscenze, il contributo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche della (5 ) GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2535/97/CE (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

L 26/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.2.1999

Comunità e il posto della Comunità nel mondo in quanto polo di eccellenza scientifica e tecnologica;

(5) considerando che dovrebbero essere adottati opportuni provvedimenti per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri;

(6) considerando che le attività di RST intraprese nell'ambito della prima azione di cui all'articolo 130 G del trattato dovrebbero concentrarsi su un numero limitato di temi; che tali attività, nell'ambito di azioni indirette, dovrebbero essere svolte mediante: 'azioni chiave', che riuniscono le attività (che spaziano dalla ricerca di base allo sviluppo e alla dimostrazione, passando per la ricerca applicata e generica) in un insieme coerente, onde orientarle strategicamente su sfide o problemi comuni europei; attività di ricerca e sviluppo tecnologico di carattere generico; nonche´ attività intese a promuovere l'utilizzo ottimale delle infrastrutture di ricerca e aumentare l'accesso alle medesime;

(7) considerando che le attività intraprese nell'ambito della seconda azione (cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali), della terza azione (diffusione e valorizzazione dei risultati di RST) e della quarta azione (formazione e mobilità dei ricercatori) di cui all'articolo 130 G del trattato dovrebbero integrarsi, sostenersi ed interagire reciprocamente e con le summenzionate attività di RST;

(8) considerando che questa impostazione presuppone il mantenimento e il rafforzamento del potenziale di eccellenza scientifica e tecnologica esistente nella Comunità e nel contempo tiene pienamente conto delle attività svolte dai suoi principali partner internazionali;

(9) considerando che in questo stesso ambito e` opportuno dare particolare rilievo alle esigenze delle...

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