Raccomandazione del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Riassunto


Raccomandazione del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA del 16 luglio 2003 relativa ad un regime di pagamenti compensativi alle società di servizi di autolinee espresso (Norvegia) (2004/298/CE) L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1 ), in particolare gli articoli 49, 61-63 e l'allegato XIII (2 ), visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3 ), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3, vista la Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE (4 ), in particolare i capitoli 5, 6 e 15, vista la decisione dell'Autorità di avviare un procedimento di indagine formale (5 ), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma degli articoli di cui al capitolo 5 della Guida dell'Autorità sugli aiuti di Stato (6 ), e viste le osservazioni trasmesse, 1.4.2004L 97/68 Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) In appresso 'accordo SEE'.

(2 ) In particolare, gli atti di cui al punto 4, capitolo I 'Trasporti interni' dell'allegato XIII dell'accordo SEE (ovvero regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1); l'atto giuridico di cui al punto 32, capitolo II 'Trasporti su strada' (ovvero regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 1) e l'atto giuridico di cui al punto 33 a, capitolo II 'Trasporti su strada' (ovvero regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 1), sostituito dall'atto giuridico di cui al punto 33 b, capitolo II 'Trasporti su strada' (ovvero regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 4 dell'8.1.98, pag. 10).

(3 ) In appresso 'accordo sulla Vigilanza e la Corte'.

(4 ) Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 1994, supplementi SEE n. 32 del 3.9.1994, modificata da ultimo dalla decisione dell'Autorità n. 264/02/COL, del 18 dicembre 2002, non ancora pubblicata; in appresso 'Guida dell'Autorità sugli aiuti di Stato'.

(5 ) Decisione n. 381/00/COL, del 18.12.2000, pubblicata nella GU C 125 del 26.4.2001 e nel supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 26.4.2001.

(6 ) In particolare, il punto 5.3.2 della Guida.

considerando quanto segue:

I. I FATTI A. PROCEDIMENTO E CORRISPONDENZA 1. APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE In seguito ad una denuncia contro il regime di pagamenti compensativi alle società di servizi di autolinee espresso, l'Autorità ha svolto un'indagine preliminare sul regime in questione ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dall'accordo SEE. Tale indagine ha determinato la decisione dell'Autorità del 18 dicembre 2000 di aprire un procedimento di indagine formale sul regime di pagamenti compensativi alle società di servizi di autolinee espresso. La decisione è stata comunicata al governo norvegese mediante lettera inviata lo stesso giorno (Doc. n. 00-9192-D).

In questa lettera, il governo norvegese è stato invitato a trasmettere, conformemente al punto 5.3.1., paragrafo 1 del capitolo 5 della Guida dell'Autorità sugli aiuti di Stato, le proprie osservazioni in merito all'apertura del procedimento di indagine formale. Alle autorità norvegesi si è chiesto inoltre di fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della compatibilità del regime di compensazione alle norme sugli aiuti di Stato previste dall'accordo SEE.

L'Autorità ha richiamato l'attenzione del governo norvegese sul fatto che, a norma del punto 6.2.3 del capitolo 6 della Guida dell'Autorità sugli aiuti di Stato, l'aiuto illegale può dover essere recuperato dai beneficiari, qualora l'Autorità...

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